È stato notificato un atto da parte dell'agente della riscossione con la richiesta di pagamento per crediti tributari erariali, ma il cliente sostiene di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente creditore. Devo proporre ricorso, ma vorrei sapere come notificarlo e a quale ente presentarlo, se cioè lo devo notificare solo all'ente creditore o anche all'agente della riscossione. Inoltre, poiché nel rito tributario si può anche presentare ricorso notificandolo con raccomandata a/r, è possibile spedirlo attraverso la società di posta privata con la quale il mio studio ha una convenzione? Infine, vorrei sapere se devo anche esperire la procedura di mediazione.

G.B. – CAGLIARI

Nel caso di proposizione di ricorso dinanzi alla commissione tributaria, le norme sul processo tributario (articoli 20 e 16 del Dlgs 546/92) prevedono la possibilità di notificare in tre modi distinti: 
■ il primo è quello tradizionale, previsto dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, ossia a mezzo degli ufficiali giudiziari. In questo caso si porterà all'ufficiale giudiziario un originale del ricorso e tante copie quante sono le parti convenute in giudizio. L'ufficiale giudiziario provvederà alla notifica del ricorso alle parti convenute e restituirà l'originale del ricorso contenente la prova dell'avvenuta notifica che sarà poi iscritto dal ricorrente in Ctp;
■ il secondo prevede che la notifica venga fatta direttamente dal contribuente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento; 
■ il terzo tipo di notifica è quello attraverso il quale il ricorrente consegna direttamente l'originale dell'atto alla controparte, la quale ne rilascerà ricevuta sulla copia che rimarrà al contribuente. 
Due sono, però, le accortezze che in questi ultimi due tipi di notificazioni dovrà osservare il ricorrente per non incorrere nella tagliola delle inammissibilità previste dall'articolo 22 del Dlgs 546/92. E, infatti, alla controparte andrà inviato – o consegnato – l'originale del ricorso, mentre al ricorrente rimarrà una copia che andrà iscritta in Ctp e sulla quale andrà apposta – pena l'inammissibilità del ricorso stesso – l'attestazione di conformità proprio a quell'originale spedito per posta o consegnato direttamente all'ente.
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità – rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte si costituisce – andrà depositata in cancelleria, oltre alla copia del ricorso spedito per posta o consegnato direttamente all'ente, anche la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale.
La giurisprudenza di merito ha ritenuto inesistente la notifica eseguita a mezzo delle poste private (si veda il Quotidiano del Fisco del 22 aprile 2014).
Recentemente, infatti, la Cassazione ha fatto notare che in tema di notificazioni eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, mentre può riconoscersi fede privilegiata alle attestazioni dell'ufficiale postale, la stessa valenza non può essere attribuita alle analoghe attività poste in essere dall'incaricato di un servizio postale privato.
Resta a questo punto – però – da capire a chi notificare il ricorso.
Nel caso di specie, per quanto emerge dall'ordinanza 18651 depositata dalla Cassazione il 3 settembre scorso, il ricorrente è libero di scegliere chi chiamare in giudizio. Questo perché – si legge nell'ordinanza – se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di soggetto legittimato a ricevere validamente il pagamento per conto del creditore; se la medesima azione - però - è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.
In sintesi, l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che – tuttavia – grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Infine, bisogna stare attenti al valore della lite, in quanto, per le controversie di valore non superiore ai 20mila euro, nel caso in cui si eccepisca la mancata notifica di un atto prodromico (alla cartella di pagamento, con esclusione del ruolo a cui si riferisce; all'intimazione di pagamento, già avviso di mora; all'iscrizione di ipoteca; al fermo di beni mobili registrati o agli atti relativi alle operazioni catastali) riconducibile all'attività dell'agenzia delle Entrate, il contribuente è comunque obbligato a presentare preliminarmente l'istanza di mediazione.

Le regole generali

MASSIME E SENTENZE 

Omessa indicazione nell'atto tributario delle istruzioni per ricorrere 
L'atto di rifiuto dell'agenzia delle Entrate che non contenga l''indicazione nell'avviso del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è invalido, anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta.
(Cassazione, ordinanza n. 17020 del 25 luglio 2014) 

La stampa dal sito delle Poste Italiane non sostituisce l'obbligo di esibizione della cartolina di ritorno 
L'impugnazione è inammissibile quando in grado di appello l'Agenzia non produca la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stato proposto l'appello; né fornisca prova di essersi attivata per ottenere un'adeguata certificazione dell'amministrazione postale. Ma soltanto depositi l'esito della consultazione del sito internet delle Poste, elemento insufficiente a fornire la prova legale della percezione della raccomandata; e che potrebbe se mai costituire lo spunto per sollecitare un'opportuna indagine delle Poste.
(Cassazione, ordinanza n. 17243 del 29 luglio 2014)

L'invio del ricorso in busta chiusa è mera irregolarità 
In tema di contenzioso tributario e con riguardo alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell'atto eseguita mediante consegna all'ufficiale postale di una busta chiusa, anziché, come previsto dall'articolo 20, comma 2, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato, per l'appello, dall'articolo 53), di un “plico raccomandato senza busta”, costituisce una mera irregolarità, salvo che il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario.
(Cassazione, sentenza 17702 del 2 settembre 2004)

Francesco Falcone - 06/10/2014 – tratto da sole24ore.com

 

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