Oggi è l'ultimo giorno per la trasmissione del modello Unico. Oltre ai controlli finali sulla “firma”, va ricordato che l'invio telematico del modello non conclude il complesso iter che caratterizza la procedura che governa l'inoltro di Unico. La dichiarazione, infatti, si considera presentata solo nel momento in cui è avvenuta la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate. A tal fine diventa fondamentale verificare l'avvenuto buon fine della procedura.

La ricevuta 
Dopo l'invio, il servizio telematico Entratel restituisce all'intermediario una ricevuta (denominata “comunicazione di avvenuto ricevimento”) che costituisce la prova della presentazione. La ricevuta deve contenere: il numero di protocollo assegnato al file; il nome del file; il numero dei documenti in esso contenuti; gli identificativi di chi ha trasmesso il file; la data di produzione della stessa ricevuta.

Si ricorda che la stampa della pagina Entratel che riporta il riepilogo statistico non costituisce prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia di una particolare dichiarazione: la ricevuta va sempre scaricata sulla postazione utente, elaborata, e quindi, vanno analizzate le attestazioni del singolo documento in essa contenute.

L'esito 
In fase di trasmissione è, infatti, possibile che venga scartato l'intero file trasmesso (”fornitura”) e quindi tutte le dichiarazioni ivi contenute, oppure una singola dichiarazione.

È dunque importante che il professionista provveda, nei giorni successivi all'invio, a verificare tempestivamente le comunicazioni telematiche. Quando si verifica l'errore è necessario, entro i 5 giorni successivi, rimuovere la causa che ha creato lo scarto (il cui motivo è indicato nella ricevuta dell'Agenzia) ripetendo, di fatto, l'invio. In caso contrario le dichiarazioni non ritrasmesse saranno considerate omesse.

Si ricorda inoltre che, in ipotesi di inoltro telematico avvenuto fra il giorno 26 e oggi (30 settembre), il successivo invio effettuato al fine di rimuovere l'errore originario che ha generato lo scarto potrà avvenire (e sarà considerato comunque nei termini) anche oltre la scadenza di legge (30 settembre 2014) purché si proceda, tassativamente, entro i 5 giorni seguenti l'invio della dichiarazione originaria scartata.

L'analisi degli errori 
Al fine di rimuovere l'eventuale presenza di errori “gravi” è necessario fare attenzione al tipo di controllo che ha generato lo scarto e porvi rimedio. Si ricorda, infatti, che il reinoltro nei 5 giorni, senza sanzioni e senza la necessità di una dichiarazione integrativa, è possibile solo nell'ipotesi di scarto dell'intero file o della dichiarazione (quattro o tre asterischi) e non in ogni ipotesi di anomalia.

Le comunicazioni da parte delle entrate riportano, infatti, gli errori secondo una scala contrassegnata da asterischi e lettere, a seconda della tipologia dell'errore riscontrato.

Va segnalato anche che, a partire dal periodo d'imposta 2012, i soggetti obbligati alla presentazione del modello dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore che non trasmettono lo studio unitamente a Unico si troveranno l'attestazione di avvenuta ricezione dei “file” di dichiarazioni con l'indicazione dell'invito a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Questa nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore di porvi rimedio senza incorrere nelle sanzioni previste dal Dl n. 98/2011(2.065 euro, con possibile accertamento induttivo) .

La consegna 
Trasmessa la dichiarazione e una volta riscontrato il buon fine della procedura, l'intermediario ha l'obbligo di consegnare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, ossia non oltre il 30 ottobre, l'originale della dichiarazione trasmessa, debitamente sottoscritta da intermediario e contribuente, nonché copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Mario Cerofolini/Lorenzo Pegorin - 30 settembre 2014 –tratto da sole24ore.com

 

 

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