Tra le principali novità della legge di stabilità 2015 che riguardano i professionisti si segnala il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito (imposta sostitutiva del 15%), l'aumento al 26% delle rendite finanziarie delle Casse professionali e la nuova modalità di versamento dell'Iva sui compensi fatturati alle Pubbliche amministrazioni.

Regime forfettario 
Dal 2015, sarà applicabile anche a chi svolge arti o professioni il nuovo “regime forfettario” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 per le nuove iniziative, previa comunicazione nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35, Dpr n. 633/1972 , della sussistenza delle relative condizioni. Per le attività professionali, però, il valore soglia dei compensi per applicare questo regime dovrebbe essere di 15.000 euro, a differenza dei 30.000 euro oggi applicabile per i contribuenti minimi o dei 30.987,41 per il regime delle nuove iniziative, regimi abrogati dal 2015. 
Come oggi accade per i minimi o le nuove iniziative, anche nel nuovo regime forfettario, dal 2015, i compensi professionali non saranno assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% da parte del sostituto d'imposta. A questo fine, va rilasciata “un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Chi nel 2014 è minimo o applica il regime delle nuove iniziative ed è in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime forfettario, deve applicare in automatico il regime forfetario, “salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”. Questo soggetti, però, possono applicare il regime forfettario super-agevolato nei primi tre anni (reddito ridotto di un terzo) “per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato”. I minimi nel 2014, infine, possono anche scegliere di “continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.

Split payment 
Interesserà anche i professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione, anche il nuovo metodo di pagamento dell'Iva allo Stato per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici. In particolare, “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta”, l'Iva “è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. Il professionista dovrà, comunque, continuare ad emettere la fattura con l'addebito dell'Iva al proprio committente, ma sarà quest'ultimo a dover versarla allo Stato.

Casse professionali 
La legge di Stabilità 2015 non ha prorogato al 2015 il credito d'imposta, previsto dall'articolo 4, comma 6-bis, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (decreto bonus-Irpef 2014), sui “redditi di natura finanziaria” delle Casse professionali (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), concesso solo per il secondo semestre 2014 e pari alla differenza tra le ritenute e le imposte sostitutive del 26% da applicare e quelle del 20 per cento. Grazie al suddetto credito d'imposta (applicabile però solo da luglio a dicembre 2014), le rendite delle Casse professionali sono state tassate al 20% anche dopo il generale aumento al 26% dello scorso primo luglio. Senza il credito d'imposta, quindi, dal primo gennaio 2015, anche queste rendite saranno tassate al 26 per cento.

Altre novità in arrivo 
Valgono anche per i professionisti, come per le imprese, la stabilizzazione a regime del bonus degli 80 euro per i dipendenti degli studi, lo sgravio contributivo triennale per le assunzioni del 2015 a tempo indeterminato (massimo 8.060 euro su base annua), la mancata riduzione dell'aliquota Irap ordinaria al 3,5% (resta al 3,9%), la deduzione ai fini Irap del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, la sperimentazione relativa all'erogazione facoltativa del Tfr in busta paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Esclusioni 
Non sarà applicabile ai professionisti, invece, il credito d'imposta del 25% sulle spese sostenute per “investimenti in attività di ricerca e sviluppo” dal 2015 al 2019, in “eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

Luca De Stefani - 28 ottobre 2014 – tratto da sole24ore.com

 

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