La legge 833/1978, con la quale è stato istituito il servizio sanitario nazionale (Ssn), assicura l'assistenza sanitaria, sul territorio italiano, a tutti i cittadini che hanno la residenza nel Paese. 

Di conseguenza, salvo alcune particolari condizioni, e nei casi di distacco per lavoro, è regola generale che tutti coloro che trasferiscono la residenza dall'Italia verso un altro Paese perdono il diritto all'assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, sia in Italia che all'estero, e ciò avviene automaticamente all'atto della cancellazione presso l'anagrafe comunale.
In caso di rientro 
I lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato, e i loro familiari, durante il periodo di permanenza all'estero rimangono assicurati in Italia, in quanto mantengono il regime previdenziale italiano, e in caso di rientro temporaneo hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'Asl di temporanea dimora, secondo l'articolo 12 del Dpr 31 luglio 1980, n. 618, indipendentemente dall'eventuale iscrizione nell'elenco previsto per i residenti all'estero (l'Aire, anagrafe degli italiani residenti all'estero). 
Si tratta, in altre parole, di lavoratori in distacco (a questa categoria appartengono ad esempio i dipendenti di grandi imprese italiane che hanno un contratto di lavoro in Italia e che percepiscono lo stipendio in Italia, ma svolgono le proprie funzioni in un Paese straniero). 
Invece, gli altri cittadini residenti all'estero (e iscritti all'Aire) non mantengono il diritto ad avere un medico di base in Italia (si presume, infatti, che il cittadino abbia già un medico curante nel Paese di residenza). Perdono, inoltre, il diritto all'assistenza ospedaliera e all'acquisto dei medicinali dietro pagamento del solo ticket. Neanche per loro, comunque, viene meno il diritto all'assistenza sanitaria a carattere di urgenza. In sostanza, per il ministero della Sanità coloro che trasferiscono (o abbiano trasferito) la residenza in uno Stato senza alcuna convenzione in vigore con l'Italia non hanno più diritto all'assistenza sanitaria, non solo in Italia ma anche all'estero, dal momento della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'Aire.
Prestazioni urgenti 
Tuttavia, come si diceva, a norma del del Dm 1° febbraio 1996, ai cittadini con lo stato di emigrato e ai titolari di una pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere di carattere urgente, tramite il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le prestazioni sanitarie citate.
A ogni modo, per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. 
Tra le Regioni, il Veneto – per fare un esempio – garantisce una forma di assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini che risultano emigrati dal proprio territorio. In altre parole, gli italiani iscritti all'Aire che, prima di trasferirsi Oltrefrontiera, hanno avuto l'ultima residenza in un comune della Regione Veneto hanno diritto, in caso di temporaneo soggiorno in quella regione, al rilascio della tessera sanitaria con la scelta del medico. La tessera avrà validità temporanea per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco dell'anno solare. E questi soggetti, se sono in possesso della tessera sanitaria temporanea e se possiedono gli altri requisiti previsti dalla legge, possono fruire delle esenzioni per reddito e della riduzione della quota fissa per ricetta. Questi benefici si applicano nel caso in cui il cittadino non abbia titolo all'assistenza a carico di istituzioni estere in base ai regolamenti comunitari o a convenzioni bilaterali, o quando le coperture assistenziali garantite da tali istituzioni siano inferiori ai livelli di assistenza garantiti ai residenti nella Regione.
A seconda della regione di provenienza, i cittadini emigrati potranno consultare le Asl territorialmente competenti per verificare l'esistenza di eventuali facilitazioni rispetto a quanto sancito dalla normativa nazionale.

LE PAROLE CHIAVE
Aire 
Anagrafe degli italiani residenti all'estero, cui sono tenuti a iscriversi coloro che hanno stabilito la dimora abituale all'estero, fatta eccezione per i trasferimenti temporanei (non otre i 12 mesi) o per occupazioni stagionali.
Domicilio 
Il luogo in cui si fissa la sede principale di affari e interessi, anche morali e familiari (articolo 43, comma 1, del Codice civile), da valutare più su aspetti economici e sociali che sulla presenza fisica.
Foreign tax credit 
Credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, da scomputare dall'imposta italiana, in misura pari alla quota dell'imposta stessa corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo italiano, previsto dall'articolo 165 del Tuir.
Modello Ocse 
Schema-tipo di convenzione contro le doppie imposizioni su reddito e patrimonio rilasciato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, preso come riferimento dagli Stati per la stesura del testo di convenzioni bilaterali.
Residenza 
Luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43, comma 2, del Codice civile). Non rileva solo l'abituale e volontaria dimora in un luogo ma anche l'intenzione di abitarvi stabilmente, desumibile dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali.
Tie-breakers rules 
Serie di indicatori elencati – secondo una scala gerarchica – nell'articolo 4 del modello Ocse (generalmente riproposti nei testi delle convenzioni tra gli Stati), per risolvere i casi di doppia residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità.
World wide taxation 
Principio della tassazione su “base mondiale”, applicato in genere dagli Stati a fiscalità evoluta per la tassazione dei soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, in relazione ai quali la tassazione di tipo personale si applica sui redditi ovunque prodotti. 

Claudio Testuzza – 27 ottobre 2014 – tratto da sole24ore.com

 

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