L'assemblea non può vietare al condomino di utilizzare il tetto per la posa di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a uso esclusivo del proprio appartamento. Gli altri comproprietari, infatti, possono tutt’al più deliberare con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1122-bis c.c. di prescrivere al condomino delle modalità alternative per la realizzazione dell’opera o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio condominiale. Il condomino interessato alla costruzione dell’impianto può quindi limitarsi a manifestare tale sua intenzione all’amministratore, informandolo del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione dell’intervento. Questi i chiarimenti contenuti nell’interessante sentenza n. 11707 dello scorso 7 ottobre 2014, con la quale il tribunale di Milano ha fatto applicazione della nuova fattispecie di cui all’art. 1122-bis introdotto dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012.

Nella specie il condomino proprietario dell’ultimo piano intendeva installare sul tetto dello stabile condominiale otto pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a uso del proprio appartamento e, a tale scopo, si era premurato di avvertire del suo proposito l’amministratore, inviandogli uno schema relativo all’ubicazione e alla forma dei pannelli. L’assemblea condominiale, nel valutare il punto all’ordine del giorno relativo a tale intervento, aveva quindi negato al comproprietario la possibilità di procedere all’installazione degli stessi. Di qui l’impugnazione della deliberazione assembleare.

Giuseppe Bordolli/Gianfranco Di Rago – 08/12/2014 – tratto da Italia Oggi

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