Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Scheda Tecnica

Finalità
Con il D.M. 69/13 pubblicato sulla GURI del 24/01/14 viene introdotto un nuovo strumento per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese.

Soggetti beneficiari e Settori ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:
a) dell'industria carboniera;
b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Investimenti ammissibili
Sono ammessi alle agevolazioni investimenti inerenti l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad un’unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi

Agevolazione

L’agevolazione prevede la concessione di un finanziamento con le seguenti caratteristiche.
1. La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di
finanziamento con le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti;
b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
d) essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 €. e non superiore a 2
milioni €., anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa
beneficiaria;
e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento;
il finanziamento può coprire fino al cento per cento degli investimenti;
il finanziamento è concesso entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP.

A fronte di un finanziamento agevolato concesso secondo le caratteristiche suesposte, il contributo è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75% della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

Aree territoriali di intervento
Intero territorio nazionale

Termine per la presentazione delle domande da parte del beneficiario
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana.

Chi fosse interessato ad approfondire la materia puo’ contattare la sig.ra Laura del nostro studio di Signa – tel 0558734401

I migliori saluti.

Signa, 18 febbraio 2014                                                                 Studio Bambagioni

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