Mi mancano un paio di anni per maturare la pensione anticipata, dato che entro la fine del 2014 arrivo a 40 anni di contributi. Vorrei capire se per raggiungere il requisito dell'anzianità contributiva posso conteggiare anche i periodi di assenza dal lavoro o quelli di disoccupazione o di cassa integrazione. Inoltre, ho fatto anche degli anni con contratto part time: per riconoscere la copertura contributiva è obbligatorio fare domanda?
Ho, poi, dei contributi versati per pochi anni all'ex Inpdap e, sommandoli a quelli Inps, potrei arrivare a 40 anni già l'anno prossimo. I periodi di assenza contano anche in questo caso? Il mio ultimo quesito riguarda la mia situazione attuale. Lavoro in una società che non può mettermi in cassa integrazione perché non ne ha diritto e, avendo essa più di 15 dipendenti, dovrei stare a casa dal lavoro, pagato dal Fondo di solidarietà residuale dell'Inps. In questo caso l'assenza vale per la pensione?

P.T. NUORO

In determinati casi la legge garantisce al lavoratore una tutela normativa ed economica anche in assenza di prestazione lavorativa, o perché il rapporto di lavoro è sospeso o cessato (articolo 8 della legge 155/1981, articolo 40 della legge 183/2010). Anche dal punto di vista previdenziale tali periodi sono tutelati, garantendo al lavoratore la copertura contributiva attraverso l'accredito di una contribuzione “fittizia” non versata dal datore di lavoro né dal lavoratore che assume la terminologia di contribuzione figurativa. Tale contribuzione si distingue da quella da riscatto, anch'essa utile a coprire periodi per i quali non c'è versamento di contributi effettivi, in quanto in questo caso è il lavoratore che si assume l'onere economico di versare i relativi contributi. 
In linea generale esistono, poi, altri tipi di contribuzione non collegata a contribuzione effettiva o da lavoro: 
• le cosiddette maggiorazioni dell'anzianità contributiva, ossia l'accredito nella posizione pensionistica del lavoratore di contributi maggiorati, in quanto collegati a situazione meritevoli di tutela, come l'esposizione all'amianto o lo status di lavoratore invalido per non meno del 74 per cento;
• la contribuzione correlata, a carico, però, del datore di lavoro o di altri organismi (per esempio Fondi di solidarietà) in presenza di processi di prepensionamento, come nel caso dei lavoratori in esubero cui manchino meno di quattro anni per andare in pensione (articolo 4 della legge 92/2012) o in corrispondenza di periodi di sospensione dell'attività in seguito a crisi da parte di imprese con più di 15 dipendenti per intervento dei cosiddetti Fondi di solidarietà residuale (Inps, circolare 100/2014).
I punti essenziali da approfondire nell'ambito di una materia vasta, molto articolata e irta di particolarità, possono riassumersi così:
-casi che danno diritto alla contribuzione figurativa e quando va fatta domanda;
-ricalcolo in funzione della misura della pensione;

Nei casi di accredito figurativo il riconoscimento non spetta automaticamente per il solo verificarsi dell'ipotesi di assenza, ma vengono richieste certe condizioni, come il possesso di una determinata contribuzione effettiva (ad esempio, per la malattia e l'infortunio è richiesto almeno un contributo settimanale accreditato prima dell'evento, oppure per i congedi obbligatori di maternità avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro sono richiesti almeno cinque anni di contributi obbligatori nell'arco della vita lavorativa).
I periodi che sono coperti figurativamente sono:
• servizio militare;
• malattia e infortunio (il limite massimo di accredito per malattia è di 24 mesi nell'intero arco della vita lavorativa);
• donazione di sangue;
• maternità (per i congedi parentali effettuati al di fuori del rapporto non opera la copertura figurativa, e gli interessati devono procedere al riscatto oneroso a loro carico);
• permessi e congedi per disabili;
• trattamenti di sostegno al reddito;
• permessi e aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Nei casi citati la legge e la prassi hanno imposto l'obbligo della domanda all'Inps per il riconoscimento; tuttavia l'acquisizione, da parte dell'istituto previdenziale, dei dati per l'accredito attraverso le denunce contributive dei datori di lavoro (Uniemens) ha di fatto ridotto i casi per i quali è chiesto all'assicurato di produrre una certa documentazione.
Pertanto l'obbligo della domanda sussiste per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi, o degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro (Inps, circolare 11/2013).
Invece, la copertura figurativa opera d'ufficio nei casi di:
• cassa integrazione;
• disoccupazione;
• mobilità;
• maternità per artigiani e commercianti;
• maternità per iscritti alla gestione separata.
Per accreditare la contribuzione figurativa, va calcolato il corrispondente valore retributivo del periodo di assenza, da indicare nell'estratto conto previdenziale per determinare in seguito la retribuzione pensionabile e il montante contributivo, utili entrambi allo scopo di calcolare la pensione. In genere tale valore retributivo, indicato nella denuncia Uniemens nei casi di sospensione dal lavoro, è costituito dai compensi erogati al lavoratore e assoggettati a contribuzione dal datore di lavoro nel corso dell'anno o del minore periodo considerato. Più in particolare, l'articolo 8 della legge 155/1981 (si veda anche la circolare Inps 11/2013) stabilisce, salvo eccezioni per casi particolari, che la settimana accreditata figurativamente è determinata in base alla media delle retribuzioni settimanali percepite dal lavoratore, in costanza di lavoro nell'anno solare all'interno del quale sono collocati gli eventi che hanno determinato l'accredito.
In alcuni casi (si vedano le “parole chiave” in queste pagine) il valore retributivo corrisponde ad un valore convenzionale. Quanto ai suoi effetti, la contribuzione figurativa è utile per maturare il diritto alla pensione e per determinarne la misura. Non lo sono, invece, i periodi di malattia e disoccupazione per raggiungere il requisito dei 35 anni, all'interno di quello più ampio per ottenere la pensione anticipata. In pratica, interpretando il passaggio delle circolari Inps 36/2012 e 44/1996, ai fini della pensione anticipata (per la quale quest'anno sono richiesti 41 anni e sei mesi di contributi per le donne e 42 anni e sei mesi gli uomini) occorre avere maturato 35 anni di contributi senza conteggiare periodi di disoccupazione o di malattia.

ATTENTI A…
IL PART TIME
La valorizzazione di un evento figurativo relativo alle retribuzioni di un periodo di lavoro part time segue gli stessi criteri seguiti per la valorizzazione dei periodi a tempo pieno. Per il part time orizzontale (si lavora tutti i giorni con orario ridotto) il diritto alla pensione matura come per un full time, mentre l'anzianità contributiva, ai fini della misura, sarà calcolata in proporzione.
Nei casi di part time verticale che presuppone attività svolta a tempo pieno in alcuni giorni o settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno i periodi di non lavoro non comportano un accredito figurativo dei contributi. Il diritto e la misura della pensione vanno riproporzionati. 

LE PAROLE CHIAVE 
Contribuzione correlata 
Il Fondo di solidarietà residuale eroga alle imprese escluse dalla cassa integrazione, con più di 15 dipendenti, una prestazione integrativa ai lavoratori in caso di sospensione dell'attività per
causali riconducibili alla Cig, più una contribuzione correlata utile ai fini pensionistici sia per il diritto che per la misura della pensione.

Totalizzazione 
È lo strumento che consente di cumulare gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche al fine di maturare una sola pensione, calcolata con il sistema contributivo. Due le
possibilità: maturare una pensione di vecchiaia totalizzata con 20 anni di contributi e 65 anni e tre mesi di età (nel 2014) o una pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva
(somma delle diverse anzianità maturate in ogni gestione).

Maggiorazione anzianità 
In alcuni casi (esposizione all'amianto, lavoro nel sottosuolo, periodi in cui l'assicurato ha avuto uno stato di invalidità superiore al 74 per cento) la legge prevede una maggiorazione dell'anzianità contributiva.

Uniemens 
È il sistema di denuncia mensile dei contributi versati dal datore di lavoro all'Inps, tramite il quale l'istituto contabilizza gli accrediti contributivi sulla posizione individuale del lavoratore. L'Inps calcola il valore della retribuzione teorica mensile, e da esso ricava il valore settimanale che, moltiplicato per il numero delle settimane di assenza o mancanza di lavoro, determina il valore figurativo da accreditare ai fini pensionistici.

Valore convenzionale 
In determinati casi (periodi di congedo parentale oltre i sei mesi base, ore di allattamento, i periodi di assenza per assistere il bambino fra tre e otto anni malato, oppure per assistere minori di tre anni, diversamente abili) il valore retributivo da accreditare nella posizione previdenziale in maniera convenzionale. L'Inps attribuisce, in proporzione alla durata, un importo pari al 200% del valore massimo annuo dell'assegno sociale. Ogni settimana da accreditare è pari a 1/52 del valore convenzionale.

Giuseppe Rodà - 24/11/2014 – tratto da sole24ore.com

 

Altre notizie