Tre anni di sospensione per i debiti bancari di piccole e medie imprese e famiglie (o meglio per il rimborso della quota di capitale, ma non per la quota interessi). Questo il regalo contenuto nella legge di Stabilità 2015 grazie a un emendamento di Francesco Cariello (M5S). Ora le parti sociali (associazioni di categoria di banche, imprese e consumatori) hanno tre mesi di tempo per definire i termini dell’operazione. Nel frattempo si è allungata di altri tre mesi, dal 31 dicembre 2014 al 30 marzo 2015, la sospensione dei mutui delle Pmi prevista dall’accordo del primo luglio 2013. Accordo che ha consentito la sospensione di 13 miliardi di mutui per 40 mila Pmi. In questo modo non ci dovrebbe essere soluzione di continuità per le piccole e medie imprese tra la fine di un accordo di sospensione e l’inizio della validità di un altro.

Siamo infatti già arrivati al quinto accordo banche-imprese per la sospensione dei mutui. Accordi che hanno costituito un’esperienza tutto sommato positiva per entrambi i contraenti, allargandone col tempo le maglie di applicazione, superando, in base alle esperienza maturate, timidezze e timori. E’ quindi altamente probabile che anche i termini di questo ulteriore accordo non si discosteranno di molto da quelli precedenti. In sostanza saranno ammesse alla sospensione (fino a tre anni) tutte le imprese in bonis che ne faranno richiesta. Se è vero che negli anni scorsi talvolta le imprese che avevano beneficiato di questo aiuto per un certo periodo erano escluse dalla possibilità di allungare il periodo di sospensione sulla base degli accordi successivi, questa volta non dovrebbe essere così. Anche chi sta beneficiando del regime di sospensione (che scade a marzo) dovrebbe poter rientrare nel nuovo accordo.

Un discorso un po’ diverso è quello che riguarda il congelamento dei mutui delle famiglie, che negli anni passati hanno beneficiato di un accordo tra Abi e associazione dei consumatori (il cosiddetto Piano famiglie) che consentiva la sospensione dei rimborsi a chi si trovasse in condizioni di particolari difficoltà (perdita del lavoro, di un congiunto ecc). E’ probabile che anche in questo caso i nuovi accordi non si discostino molto da quello precedente, che ha funzionato fino all’aprile 2013. Entrambe queste operazioni hanno infatti concesso a imprese e famiglie in difficoltà una boccata di ossigeno utile per fronteggiare congiunture particolarmente difficili. I dati disponibili relativi alle famiglie dicono che al momento di riprendere i pagamenti delle rate nel 75% dei casi non si sono avuti problemi, mentre per il restante 25% il destino è stato quello di finire sulla lista dei morosi. Più complesso il discorso per le imprese, ma le percentuali non si discostano molto da queste.

Anche le banche hanno la loro convenienza, e questo spiega perché nella stragrande maggioranza dei casi non si sono sottratte a quelle che è, non dimentichiamolo, un’adesione volontaria e non obbligatoria. Il primo vantaggio è che è meglio dare respiro ad un cliente in difficoltà piuttosto che essere obbligati a inserirlo nella lista dei crediti in sofferenza o incagliati, con tutti i costi che ne conseguono. Inoltre la sospensione non è a titolo gratuito, ma comporto una maggiorazione degli interessi da pagare.

Questo è uno di punti critici dell’operazione, che la rende poco conveniente per chi (impresa o famiglia) non si trovi realmente in temporanea difficoltà economica. Il calcolo degli interessi varia da caso a caso: a spanne si può prevedere un aggravio del costo del finanziamento intorno al 10%. Ci sono alcuni elementi però che è utile tenere in considerazione. In caso di muto o finanziamento con piano di ammortamento alla francese, come avviene nella grande maggioranza dei casi, il costo della sospensione sarà tanto più basso quante meno rate mancano all’estinzione. Caratteristica di questo tipo di ammortamento è infatti che nelle rate iniziali è prevalente la quota interessi, mentre in quelle finali si restituisce soprattutto il capitale. E gli accordi sulla sospensione prevedono che mentre la quota di capitale viene sospesa, quella per interessi si continua a versare.

Marino Longoni – 05 gennaio 2014 - tratto da Italia Oggi

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