Con la legge 186/2014, in vigore da giovedì 1° gennaio, è stato introdotto nel Codice penale il reato di autoriciclaggio all'articolo 648-ter.1. Viene sanzionato il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.Viene ora colpito anche chi ha commesso un delitto da cui derivano i proventi illeciti, finora infatti le fattispecie di riciclaggio e reimpiego riguardavano soltanto una persona estranea al reato “fonte” che, consapevole della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiegava, occultava e così via.

Per chi commette un reato tributario, la possibilità di cadere nell'autoriciclaggio è abbastanza elevata: verosimilmente chi evade cerca poi di occultare o reimpiegare il denaro oggetto dell'evasione. Ne consegue che con la condotta illecita integrante il delitto tributario, si potrebbe di fatto consumare anche l'autoriciclaggio. Peraltro, la Cassazione (sezione III penale 43881/2014) ha chiarito che integra il reato di riciclaggio sia qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, sia il mero trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto bancario a un altro diversamente intestato. E ancora (sentenza 546/2011), che il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito. In sostanza, secondo la Suprema Corte, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Il contribuente che non dichiara le somme incassate per importi idonei a configurare la dichiarazione infedele o la dichiarazione fraudolenta, certamente dovrà poi trasferire le somme e quindi il rischio di commettere anche l'autoriciclaggio è elevato.

La pena è la reclusione da due a otto anni e la multa da 5mila a 25mila euro. Si applica invece la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito a sua volta con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Da evidenziare poi che una volta commessi sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, c'è il delitto anche se le somme o i beni di provenienza illecita sono destinate all'uso personale o familiare.

L'autoriciclaggio è stato inserito tra i reati “fonte” che possono far scattare la responsabilità dell'ente a norma del Dlgs 231/2001. Pertanto, se il manager di una società commette un reato fiscale a vantaggio dell'ente e poi cerca di trasferire, sostituire o reimpiegare il provento dello stesso, anche la società potrà essere chiamata a rispondere di autoriciclaggio. A questo proposito sarà interessante comprendere come sia possibile predisporre idonei modelli organizzativi che possano prevenire tale delitto in azienda soprattutto con riferimento ai delitti tributari che – si ricorda – non costituiscono reati fonte di responsabilità ex “231”.

Infine, l'autoriciclaggio si prescrive in otto anni (10 con interruzione), sia per l'ipotesi base sia per quella attenuata (salvo che quest'ultima non venga considerata una fattispecie autonoma di reato e allora in quel caso si prescriverebbe in sei anni, ma tale circostanza appare poco verosimile). Il termine inizia a decorrere da quando si reimpiega il denaro o si pongono in essere le altre condotte descritte dall'articolo 648-ter 1. Pertanto, anche chi ad esempio ha commesso un reato tributario parecchio tempo fa, qualora reimpiegasse ora il denaro frutto di evasione, rischierebbe di rispondere per l'autoriciclaggio. La prescrizione del reato fiscale non ha infatti riflessi su quello di autoriciclaggio, che si consuma (e dunque si prescrive) in maniera autonoma.

Laura Ambrosi/Antonio Iorio - 3 gennaio 2014 - tratto da sole24ore.com

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