Sei pensionato ma lavori con partita Iva? Ecco quando puoi rientrare nel sistema agevolato
I pensionati con partita Iva che lavorano ancora come autonomi o piccoli imprenditori - se percepiscono una pensione annuale superiore al reddito dell'altra attività - non possono rientrare nel regime forfettario. È uno dei limiti fissati dalla legge di stabilità 2015. Ma ciò non significa che la pensione escluda sempre il regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva al 15%: basta che i redditi conseguiti nell'attività autonoma o di impresa superino l'assegno dell'Inps.

Tra i quesiti più frequenti che in queste ore arrivano al forum di Telefisco 2015 ce ne sono numerosi sul nuovo regime forfettario, introdotto con la legge di stabilità 2015 per rimpiazzare quello dei minimi.

Diverse domande si concentrano sull'ulteriore condizione aggiunta durante l'iter parlamentare rispetto a quanto previsto dal Ddl varato dal Governo. Infatti, il reddito d'impresa o lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o assimilato (ex articoli 49 e 50, Tuir), tranne in caso di “rapporto di lavoro cessato” o se la somma di questi redditi non è superiore a 20.000 euro. Questa disposizione deve essere intesa nel senso che, qualora un contribuente svolga sia attività di lavoro autonomo o impresa, sia attività di lavoro dipendente, i ricavi-compensi conseguiti nella prima devono essere prevalenti rispetto ai secondi. Si pensi, ad esempio, a un professionista che ha anche un contratto di lavoro dipendente e consegue redditi complessivi nell'anno per 25.000 euro: potrà rientrare nel regime agevolato se il reddito di lavoro autonomo è superiore a 12.500 euro.

A ostacolare i pensionati che volessero optare per il nuovo regime forfettizzato, però, sono le soglie massime imposte sui ricavi percepibili. Bisogna, infatti, ricordare che c'è un altro vincolo da rispettare: i compensi annui non possono essere superiori a una soglia massima diversificata in base al tipo di attività, individuato secondo il codice Ateco. Ecco perché dove le soglie sono molto basse, è sufficiente una pensione anche di importo modesto a far scattare la preclusione. Ad esempio, per chi svolge attività di costruzione e immobiliari o per gli intermediari del commercio il tetto dei ricavi-compensi è pari a 15mila euro. Difficile che con questi importi l'attività autonoma possa prevalere rispetto a un'eventuale pensione.

Sono diverse, infatti, le attività che - in presenza di una pensione pari a 20.000 euro - non possono essere svolte poiché non può essere rispettato il requisito della prevalenza. Si pensi a un libero professionista che decide di avviare un'attività con il regime forfettario. Anche in questo caso ol limite massimo di compensi che potrà percepire è fissato a 15.000 euro. Pertanto, qualora abbia una pensione di euro 20.000 non potrà accedere al regime poiché impossibilitato a conseguire un reddito prevalente. Si pensi, invece al caso di un soggetto che decide di avviare un'attività di ristorazione. In questo caso, la riscossione di una pensione di euro 15.000 non costituisce un impedimento troppo gravoso, poiché sarà sufficiente conseguire un reddito di impresa superiore e ciò è possibile dato il limite massimo di ricavi previsto per questa attività che è pari a 40.000 euro e quindi può essere conseguito un reddito pari a 16.000 euro.

È questo uno dei tanti aspetti legati al nuovo regime dei minimi che il Governo sta esaminando, per eventualmente introdurre delle modifiche in corsa. Le correzioni potrebbero vedere la luce sotto forma di emendamento al decreto legge sul cosiddetto investment compact.

Michela Finizio/Gian Paolo Tosoni - 28 gennaio 2015 - tratto da sole24ore.com

Altre notizie