Regimi speciali senza reverse charge

LA PRECISAZIONE

Tra gli esclusi: gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 7mila euro e le associazioni sportive con regime forfetario

Il reverse charge non si applica quando il committente risulta esonerato dagli adempimenti Iva. Lo precisa la circolare della agenzia delle Entrate 14 del 27 marzo 2015, la quale, forzando il dato normativo, ha comunque risolto un complicato problema operativo.

Nel paragrafo 10 della circolare si legge infatti che il meccanismo della inversione contabile non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti i quali, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti Iva e in particolare dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita. Si ricorda, infatti, che il meccanismo del reverse charge si basa sulla doppia registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite; la fattura viene emessa senza applicazione dell’Iva e l’imposta viene liquidata dal committente il quale se applica il regime normale Iva, nulla deve versare all’Erario.

In effetti l’ampliamento del reverse charge alle nuove categorie di operazioni (prestazioni di servizi di pulizia . di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici), si applica come è noto nei confronti del committente anche dal primo appaltatore e non al secondo livello del subappaltatore.

Vi sono tuttavia molte ipotesi in cui il committente, pur essendo un soggetto passivo ai fini dell’Iva, è esonerato dagli obblighi di registrazione delle fatture e quindi il meccanismo della inversione contabile sarebbe stato destinato ad incepparsi.

L’agenzia delle Entrate precisa che nei confronti di quattro categorie di contribuenti il reverse charge non si applica, intendendo quindi che in questi casi il prestatore emette la fattura applicando l’Iva nei modi ordinari.

I soggetti esclusi dal reverse charge sono i seguenti:

imprenditori agricoli in regime di esonero in quanto nell’anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Questi soggetti non hanno obblighi contabili ai fini dell’Iva e quindi se commissionano servizi che rientrano nella lettera a ter) dell’articolo 17, sesto comma, del Dpr 633/72 ricevono la fattura con distinta applicazione dell’Iva;

associazioni sportive ed in genere tutte quelle senza scopo di lucro che applicano il regime forfetario di cui alla legge 398/91. Questi soggetti assolvono l’Iva nella misura forfetaria e non hanno obblighi di registrazione delle fatture;

esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime Iva forfetario previsto dall’articolo 74, comma 6, del decreto Iva, esonerati dagli adempimenti Iva (esclusa la fatturazione) ed assolvono l’imposta con il meccanismo della Siae;

i soggetti che effettuano le attività di spettacoli viaggianti con volume d’affari realizzato nell’anno precedente non superiore a 25.822,84 euro (articolo 74 ter del Dpr 633/72), rientranti anch’essi in un regime forfetario di detrazione dell’Iva.

Questi soggetti possono comunque applicare l’Iva nei modi ordinari, anche per effetto di opzione. In questo caso il reverse charge si applica come per la generalità dei soggetti. È quindi necessario che il committente dichiari al prestatore del servizio che rientra nel particolare regime di esclusione e quindi che la prestazione deve essere assoggettata ad Iva nei modi ordinari. Nella fattispecie si presenta un problema ai fini sanzionatori in quanto se il prestatore emette fattura senza Iva, ritenendo l’operazione rientrante nella inversione contabile, sarà soggetto alla sanzione dal 100 al 200% dell’imposta di cui potrà chiedere il rimborso al committente, colpevole della mancata informazione, con una procedura legale extra fiscale.

Gian Paolo Tosoni - 29 marzo 2015 - tratto da sole24ore.com

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