Dall’Inps un orientamento sfavorevole ai lavoratori in merito alla valorizzazione di periodi riscattati dopo la presentazione di una domanda di ricongiunzione perfezionata. Con il messaggio 2721 di ieri l’Istituto ha precisato che la pratica di ricongiunzione presentata dal lavoratore ed effettuata ex articolo 2 della legge 29/79 (che consente il trasferimento dei contributi dalla gestione Inps alla Gestione Dipendenti Pubblici), una volta definita per accettazione con il versamento dell’onere dovuto o delle prime tre rate, non può essere rivista. Ne deriva che una domanda di riscatto all’Inps (compresa quella per la valorizzazione dei periodi SDS da parte dei lavoratori che hanno percepito un sussidio di disoccupazione), potrà essere valorizzata all’ex Inpdap solo presentando una seconda domanda di ricongiunzione. Ciò comporterà un onere maggiore per la revisione dei coefficienti previsti dal Dl 78/10 e da una età anagrafica superiore rispetto alla prima domanda. Il tutto a svantaggio del lavoratore.

Al contrario, qualora l’operazione di ricongiunzione non dovesse risultare ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi acquisiti per effetto del riscatto potranno formare oggetto di ricongiunzione sulla base della prima domanda. Tale modalità penalizza quei lavoratori la cui pratica sia stata lavorata da sedi territoriali ex Inpdap efficienti e rapide rispetto a sedi (o datori di lavoro) che hanno procrastinato la lavorazione delle stesse nel tempo, consentendo il perfezionamento del riscatto prima di quello della ricongiunzione. Inoltre l’Inps non precisa come andranno gestite le pratiche di quei lavoratori che, prima dell’accettazione della ricongiunzione, hanno presentato una domanda di riscatto dei periodi per cui il provvedimento stesso sia stato emesso a distanza di molti anni rispetto alla data di presentazione. In quest’ultimo caso, se l’Istituto avesse emesso il provvedimento in tempi rapidi, il lavoratore non sarebbe incappato in questa presa di posizione. Nell’ex Inpdap l’accettazione con riserva, o il riesame di domande di ricongiunzione per effetto dell’accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi, aveva una forte valenza giuridica a tutela e in favore del lavoratore. L’uniformazione dell’azione amministrativa e l’adozione di criteri univoci avrebbe meritato una fase transitoria di maggior tutela dei lavoratori, i quali non potranno che far ricorso agli organismi competenti.

Fabio Venanzi - 22 Aprile 2015 - tratto da sole24ore.com

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