Una società, da quest'anno, fa import-export. La merce è acquistata con Iva al 22% mentre sulle vendite a soggetti esteri non applica l'Iva: così sarebbe fisiologicamente a credito. So che per regolamentare questo tipo di situazione esiste il plafond, che consente agli esportatori abituali di chiedere ai propri fornitori di non applicare l'Iva in fattura. La società ne potrebbe fruire?

Si considera esportatore abituale colui che, nell'anno solare precedente, ha registrato un ammontare di corrispettivi derivanti da operazioni con l'estero (esportazioni, operazioni ad esse assimilate e cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del volume d'affari, determinato ai sensi dell'articolo 20 del Dpr 633/1972, rettificato al fine di non tener conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/1972 (quali, ad esempio, le cessioni di beni effettuate fuori dal territorio comunitario).

All'esportatore abituale è consentito acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni, senza pagamento dell'Iva, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero registrate nel periodo di riferimento (cosiddetto plafond) che può essere o l'anno solare precedente (plafond fisso) o i dodici mesi precedenti (plafond mobile). Per rispondere al quesito del lettore circa le regole di funzionamento del plafond, è necessario preliminarmente comprendere quali operazioni con l'estero concorrano alla sua formazione e quali no.

Il plafond
Le operazioni che concorrono a formare il plafond sono le seguenti: cessioni all'esportazione (articolo 8, comma 1, lettera a) e b) del Dpr 633/1972); operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'attività propria dell'impresa (articolo 8-bis, comma 1 del Dpr 633/1972); servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, effettuati nell'attività propria dell'impresa (articolo 9, comma 1 del Dpr 633/1972); operazioni con lo Stato della Cittàdel Vaticano e con la Repubblica di San Marino (articolo 71, comma 1 del Dpr 633/1972); operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali (articolo 72 del Dpr 633/1972); cessioni intracomunitarie, comprese le operazioni triangolari (articolo 41, commi 1 e 2 del Dl 331/1993); triangolazioni nazionali (articolo 58, comma 1 del Dl 331/1993); cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato Ue (articolo 50-bis, comma 4, lettera f) del Dl 331/1993); cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Ue (articolo 50-bis, comma 4, lettera g) del Dl 331/1993); margine delle operazioni non imponibili relative ai beni usati (articolo 37, comma 1 del Dl 41/1995).

Operazioni «escluse»
Le operazioni con l'estero che, ancorché effettuate in regime di non imponibilità Iva, non concorrono alla determinazione del plafond sono le seguenti: cessioni a viaggiatori extra-Ue (articolo 38-quater, Dpr 633/1972); cessioni di beni in regime di “transito” doganale; cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito Iva e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi custoditi (articolo 50-bis, comma 4 lettera e) e h) del Dl 331/1993); trasferimenti di beni da un deposito Iva all'altro (articolo 50-bis comma 4, lettera i) del Dl 331/1993); cessioni di beni e prestazioni di Servizi accessorie ad organismi dello Stato per scopi umanitari (Dm 10 marzo 1998 n. 37911); prestazioni extra-Ue rese dalle agenzie di viaggio (articolo 74-ter del Dpr 633/1972); quota-parte di corrispettivo che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati (articolo 37 comma 1 del Dl 41/1995).

Utilizzo del plafond
Dal punto di vista pratico, per poter utilizzare il plafond, è necessario che l'esportatore abituale comunichi all'agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere di intento, e che, successivamente, invii o consegni al proprio fornitore, o in Dogana, la dichiarazione d'intento già trasmessa all'Agenzia, unitamente alla relativa ricevuta di presentazione (per approfondimenti si veda l'articolo a fianco).
Dal punto di vista soggettivo, l'acquisto senza l'addebito dell'Iva può essere effettuato da coloro che nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti abbiano acquisito lo status di esportatore abituale, pertanto, sono esclusi i soggetti, come la società descritta nel quesito, nel primo anno solare di inizio dell'attività, non avendo effettuato operazioni attive nel periodo precedente.
Dal punto di vista oggettivo, la possibilità di acquistare senza Iva riguarda i beni diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili, i servizi e le importazioni.
Inoltre, il plafond non può essere utilizzato per gli acquisti di beni e/o servizi con Iva indetraibile o parzialmente detraibile. In quest'ultimo caso il plafond può essere utilizzato limitatamente alla quota di Iva detraibile.

27 aprile 2015 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie