MILANO - La Cassazione stringe i paletti nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali fallite. Chi agisce - e cioè in queste ipotesi il curatore fallimentare - deve infatti indicare gli specifici inadempimenti dell’amministratore e provarli, consentendo così al giudice di individuare, se esiste, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.

Il caso finito alle Sezioni unite (sentenza 9100/15, depositata ieri) partiva da un’azione intentata nel 2001 contro l’amministratore unico di una srl napoletana, condannato in primo e anche in secondo grado per aver consentito la distrazione di beni custoditi nei locali aziendali, per non aver tenuto i libri sociali e per non aver predisposto i bilanci di due annualità.

La questione posta ai supremi giudici nel ricorso per legittimità riguardava la correttezza del criterio di liquidazione del danno legato alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati nell’ambito della procedura concorsuale. Sul punto, la giurisprudenza degli ultimi trent’anni è risultata ondivaga, passando da posizioni strettamente “civilistiche “ - ispirate cioè al rapporto obbligazionario tra soggetti - a criteri più marcatamente equitativi.

Ma proprio il tentativo di ancoraggio a un dato normativo applicabile in via generale, esordiscono le Sezioni unite, si infrange contro la considerazione che i doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto agli amministratori di società sono assai variegati, solo raramente specificati in modo puntuale e tradotti in puntuali comportamenti. Il problema per dar luogo all’accertamento di responsabilità è pertanto chiarire bene qual è il comportamento che si imputa all’amministratore . Ciò anche con riferimento alla disciplina delle obbligazioni, dove spetta al creditore l’onere di allegare le violazioni del debitore, oltre che provare il danno e il nesso di causalità. Questi princìpi, scrive il relatore, tantopiù dovranno trovare cittadinanza in ipotesi, come quelle di specie, di responsabilità extracontrattuale, non senza imbattersi in problemi nuovi e ulteriori. Il primo dei quali è il connaturato «rischio» nell’attività di impresa, che non permette di ripartire le condotte dell’amministratore sulla base della diligenza, considerato che «non basta la gestione diligente dell’impresa a garantirne i risultati positivi». Pertanto non sembra corretto imputare direttamente all’amministratore della società fallita il deficit patrimoniale registrato, sempre che questo non discenda dalla violazione di doveri specifici.

Qui la sentenza si cala nel caso del ricorso, in cui ci sono ipotesi di sottrazione di mobili (dove la perdita è però «commisurata al valore dei beni»), la mancata redazione di bilanci e di dichiarazioni fiscali («con relativo aggravio del passivo» già esistente) e di scritture contabili.

Quest’ultima è realmente una violazione di doveri specifici, ma neppure essa può coprire l’intero ammontare del passivo/risarcimento, considerato che «la contabilità registra gli accadimenti, ma non li determina». Pertanto,«la mancanza o l’irregolarità della contabilità sociale non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit accertato in sede fallimentare», tuttavia il giudice in sede di accertamento e liquidazione del danno potrà sempre invocare, se richiesto dal curatore, la regola equitativa dell’articolo 1226 del codice civile. Anche in questo caso, però, per evitare «l’adozione di un criterio affatto arbitrario sarà pur sempre necessario indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta del convenuto, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto».

Alessandro Galimberti - 07 Maggio 2015 – tratto da sole24ore.com

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