Sono il titolare di uno studio professionale che occupa una decina di addetti, fra impiegate e collaboratori. Circa due anni fa ho fatto effettuare da ditte specializzate lavori di manutenzione straordinaria, con il rifacimento dell'impianto elettrico, il posizionamento di due pannelli di cartongesso e la posa di pavimenti di parquet. In quell'occasione, supportato da uno studio tecnico, ho predisposto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri), anche in considerazione del fatto che alcune lavorazioni si sono svolte con lo studio regolarmente attivo. Ora, ho la necessità di svolgere altri lavori di manutenzione per la collocazione di una nuova parete di cartongesso, e nello stesso momento saranno presenti anche l'impresa che abitualmente cura la pulizia dello studio ed i tecnici che provvederanno all'installazione della nuova rete informativa e alla sostituzione dei pc obsoleti. Posso utilizzare il Duvri predisposto all'epoca della prima ristrutturazione, considerato che le attività da svolgere sono simili? L.F. - MILANO

Un documento di valutazione dei rischi, che prende in considerazione le interferenze fra i vari soggetti (appaltatori e prestatori d'opera) coinvolti nell'esecuzione delle opere o dei servizi e che deve essere predisposto dal datore di lavoro committente – in questo caso il titolare dello studio professionale – ogniqualvolta si debbano svolgere lavori o servizi in luoghi dei quali il committente ha la disponibilità giuridica, come lo studio professionale che, anche se condotto in locazione, è comunque nella disponibilità giuridica del suo titolare. Questo è il Duvri.
Il documento va allegato al contratto d'opera o di appalto, e nei singoli contratti dev'essere esposto, a pena di nullità del vincolo, l'importo degli oneri della sicurezza, cioè il costo di tutto ciò che è necessario per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalla contemporanea presenza di lavoratori di più imprese, o dalle interferenze causate dall'attività delle imprese svolte in contemporanea con i lavoratori in forza committente, o ai terzi che entrino in relazione con l'ambiente di lavoro.
Nel caso specifico proposto dal quesito, essendo l'attività di manutenzione svolta mentre lo studio professionale di cui il lettore è titolare continua la sua attività, è necessario tenere in considerazione anche i rischi ai quali sono esposti, ad esempio, i clienti o altri fornitori.
Un confronto allargato
La predisposizione del Duvri dev'essere preceduta da un momento di confronto fra committente e imprese esecutrici nonché eventuali lavoratori autonomi, per realizzare la cooperazione e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, così come prevede espressamente l'articolo 26 del Dlgs 81/2008, testo unico per la sicurezza sul lavoro. La norma disciplina gli obblighi del committente in caso di appalto d'opera o di servizi non ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV del medesimo Dlgs 81/2008, cioè nella regolamentazione dei cantieri temporanei o mobili.
Nel corso della riunione di coordinamento tutti i soggetti coinvolti devono comunicare quali sono i rischi che portano all'interno del luogo di lavoro nell'esercizio della loro attività: ad esempio, rischio di caduta dall'alto (anche di oggetti) nel caso della tinteggiatura di soffitti, rischio di folgorazione quando si agisce sull'impianto elettrico, rischio di essere investiti da carichi, quali i pannelli di cartongesso. Una volta presa cognizione dei rischi, il datore di lavoro committente predispone il Duvri, tenendo in considerazione le attività delle singole aziende (o dei vari lavoratori autonomi) e le specifiche lavorazioni che costituiscono l'oggetto del contratto.
L'eventuale aggiornamento
L'articolo 26 del testo unico sicurezza stabilisce che il Duvri va aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi o forniture: ciò significa che, se nel corso dei lavori la situazione originaria muta, ad esempio perché viene deciso di effettuare ulteriori opere o modificare quanto inizialmente previsto (sia con aziende diverse che con le stesse originariamente prescelte), occorre valutare se queste modifiche o l'inserimento di una nuova impresa, oppure di un lavoratore autonomo inizialmente non previsto, possano originare interferenze ulteriori o diverse rispetto a quelle valutate nel primo Duvri. A seguito di tale valutazione, il Duvri, se necessario, dovrà essere aggiornato con la specifica delle nuove misure da adottare in considerazione delle nuove e diverse interferenze, e andrà verificato che ciascuna impresa venga portata a conoscenza delle modifiche. Inoltre, tutti i lavoratori interessati dovranno essere informati - e, se necessario, formati - rispetto alla nuova situazione venutasi a creare: tutte attività, queste, che devono essere verbalizzate al fine di precostituirsi una prova in caso di accesso degli organi ispettivi o, peggio, in caso di infortunio.
Per questi motivi, è impossibile utilizzare un Duvri predisposto per i precedenti lavori di manutenzione, essendo diversa la tipologia di lavori, parzialmente diverse le imprese, parzialmente diversi gli ambienti (le stanze interessate dai lavori) ed essendo, in questo caso, interessata anche l'attività dello studio professionale, ragion per cui si presenta la necessità di valutare anche la possibile presenza di soggetti terzi, quali i clienti.
In altre parole, si può dire che un Duvri “datato” equivale a un Duvri non predisposto, con ogni conseguenza sia in ordine alle sanzioni previste dal testo unico - e cioè l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.644 a 6,756 euro a carico di datore di lavoro (e dell'eventuale dirigente presente in organico) - sia per le possibili imputazioni, ben più gravi, di lesioni colpose o omicidio colposo, nel caso in cui l'infortunio sia stato causato proprio dalla mancata valutazione delle interferenze fra i soggetti coinvolti.
Alla luce di questi princìpi e di queste considerazioni, nella situazione illustrata dal quesito è indispensabile che venga svolta nuovamente la riunione di coordinamento e che sia predisposto un nuovo Duvri, con il quale si dovrà tenere conto di ogni aspetto interferenziale dato dalle opere e dai servizi appaltati per la seconda tranche di manutenzione.
Va sottolineato, infine, che l'articolo 26 del Dlgs 81/2008 impone al committente di valutare, prima della stipula del contratto di appalto o d'opera, se l'impresa prescelta è tecnicamente qualificata per il lavoro o il servizio oggetto del contratto. In caso di esito negativo della verifica, il committente non potrà fare altro che rivolgersi a un'altra impresa.
Gabriele Taddia – 27 aprile 2015 – tratto da sole24ore.com

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