Per provare la tempestività di un appello tributario, non è sufficiente depositare agli atti l’elenco cumulativo delle raccomandate consegnate all’ufficio postale, contenente il timbro postale di consegna. Tale documento, infatti, testimonia solamente la data in cui l’Agenzia delle entrate ha consegnato il plico al servizio postale, ma non è idoneo ad attestare la data di spedizione di una singola raccomandata, pur contenuta in detto elenco. È il principio che si legge nella sentenza n. 861/45/2015 della Ctr di Milano, depositata in segreteria lo scorso 10 marzo. La vertenza si origina da un ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate, contro una sentenza della Ctp di Milano che aveva accolto il ricorso di primo grado e annullato un avviso di accertamento rivolto ad una società per azioni. Nella difesa svolta presso l’organo di seconde cure, la società sollevava, in via pregiudiziale, un’eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché l’Agenzia delle entrate non avrebbe fornito la prova della tempestiva spedizione dell’atto, inoltrato a mezzo posta e ricevuto dalla controparte quando i termini di legge erano già scaduti.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco – 15 maggio 2015 – tratto da Italia Oggi

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