Approvazione definitiva del decreto di riforma delle sanzioni amministrative senza sostanziali variazioni rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Il quadro applicativo che ne risulta, la cui entrata in vigore è stata confermata a partire dal 1° gennaio 2017, prevede una generale diminuzione delle sanzioni amministrative per tutte quelle violazioni derivanti da condotte a bassa «pericolosità». Gli interventi previsti si muovono, così, nella direzione volta a conferire un maggiore impulso al principio di proporzionalità che lega la sanzione amministrativa all’effettiva gravità dei comportamenti, prevedendo allo stesso tempo una risposta sanzionatoria più incisiva per tutte le violazioni caratterizzate da un intento fraudolento.

Il versamento omesso o carente

Fra gli interventi di diffuso impatto applicativo va segnalata la modifica dell’articolo 13 del Dlgs 471/97 legata alle ipotesi di omesso o carente versamento nei 90 giorni successivi alla scadenza. Lo scenario che prenderà forma, quando il decreto sarà operativo, prevede l’applicazione della sanzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo per i versamenti compiuti nei 14 giorni successivi il termine scaduto (quindi minimo 1%, massimo 14%), per passare al 15% per i tardivi versamenti compiuti dal 15esimo fino al 90esimo giorno compreso. La sanzione si applicherà, naturalmente, in misura piena (al 30%), come nella disciplina attualmente in vigore, per tutte le violazioni compiute dopo il 90esimo giorno la scadenza originaria.

La dichiarazione infedele od omessa

Anche in tema di dichiarazione infedele od omessa, lo scenario che si delinea dopo il varo del decreto è rivoluzionato. Dal 2017 la sanzione ordinaria per la dichiarazione infedele scende, infatti, dal 90 al 180% dell’imposta dovuta (anziché dal 100% al 200%).

Viene prevista altresì la possibilità di un abbattimento a un terzo della sanzione ordinaria (dal 30 al 60%), applicabile però solo in sede di accertamento e in assenza di comportamenti fraudolenti, se l’infedeltà si presenta di scarso profilo, ossia quando l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30mila euro, oppure quando la violazione deriva dall’errore temporale di imputazione di componenti positivi e negativi in base alla corretta competenza economica. La sanzione base viene tuttavia aumentata della metà (dal 135% al 270%) quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti .

Per la dichiarazione omessa il decreto prevede che se quest’ultima viene presentata entro il termine per quella dell’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione si riduce alla metà scendendo così dal 60% al 120 per cento. Rimane invece confermata la possibilità di procedere con il ravvedimento operoso solo nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di presentazione del modello.

Il reverse charge

In tema di reverse charge, il decreto – intervenendo sull’articolo 6 del Dlgs 471/97 – riscrive integralmente i commi da 9 bis a 9 bis3, delineando un sistema sanzionatorio completamente nuovo rispetto a quello vigente. In quest’ambito si segnala che la sanzione in misura proporzionale, dal 90 al 180% dell’imposta, si applicherà solo per le fattispecie in cui le violazioni compiute creeranno un’effettivo danno erariale. In altri termini l’irrogazione della sanzione variabile nella citata misura rimane esclusivamente nei casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo dell’inversione contabile avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito ai fini Iva. Questa situazione si verifica qualora chi riceve il documento non risulti legittimato, per ragioni di carattere soggettivo (esempio: pro rata di detraibilità) od oggettivo (esempio: casi di indetraibilità specifica ex articolo 19 bis1 del Dpr 633/72) a computare in detrazione l’Iva a credito. Viceversa passano a sanzione fissa (minimo 250, massimo 10mila) tutte le ipotesi in cui l’Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge, così come, viceversa, in tutti quei casi in cui è stata utilizzata l’inversione contabile quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere soggetta all’assolvimento ordinario dell’imposta. Anche in questi casi, però, nessuna riduzione sanzionatoria verrà accordata quando l’errore è il frutto di un disegno fraudolento del contribuente; nel qual caso si applicherà la sanzione più grave prevista nella misura dal 90 al 180 per cento dell’imposta dovuta.

Lorenzo Pegorin/Gian Paolo Ranocchi - 23 Settembre 2015 – tratto da sole24ore.com

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