Nel marzo scorso sono stato licenziato dalla ditta per la quale lavoravo dal maggio 2009. All'ingresso mi era stato chiesto di scegliere come destinare il mio Tfr e io avevo deciso di destinarlo al Fondo di categoria, versando anche della contribuzione aggiuntiva a mio carico, alla quale si era aggiunta la contribuzione datoriale. Recentemente, ho dovuto riscattare tutto il montante accumulato presso il Fondo. Ora ho trovato un nuovo lavoro e mi è stato detto che ho 6 mesi per scegliere nuovamente tra Tfr e Fondo pensione: ma la scelta di destinare il Tfr a un Fondo non era irreversibile?
B.M. -MESSINA

Le modalità di adesione alla previdenza complementare, dettate dall'articolo 8 del Dlgs 5 dicembre 2005, n.252, prevedono che i lavoratori dipendenti abbiano sei mesi, a decorrere dall'assunzione, per comunicare al datore di lavoro se vogliono continuare ad accantonare il Tfr secondo le modalità stabilite dall'articolo 2120 del Codice civile, o se preferiscono devolverlo ad un Fondo pensionistico complementare. La scelta va espressa compilando il modulo “Tfr-2”, redatto in modo conforme al modello allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, che il lavoratore consegnerà all'azienda nel tempo prescritto, allegando il modulo di iscrizione al Fondo complementare prescelto. 

Il silenzio
Se al termine del semestre il lavoratore non avrà espresso alcuna scelta, la normativa vigente dispone che il “silenzio” del lavoratore vada interpretato come “assenso” a devolvere il Tfr alla previdenza complementare, e conseguentemente il datore di lavoro sarà comunque tenuto a versarlo, a decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione, ad un Fondo complementare secondo le seguenti modalità: prioritariamente il Tfr andrà devoluto alla forma pensionistica prevista da accordi contrattuali, anche aziendali o territoriali, secondariamente, nell'ipotesi in cui siano presenti più forme pensionistiche di origine contrattuale, il Tfr sarà versato al Fondo presso il quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, e infine, qualora non vi siano forme contrattuali, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando presso FondInps, un Fondo appositamente istituito presso l'Inps con l'unico scopo di raccogliere l'adesione dei lavoratori “silenti” per i quali sia impossibile versare il Tfr ad un fondo contrattuale.

Contribuzione aggiuntiva
Oltre al Tfr, il lavoratore può versare contribuzione aggiuntiva a sua scelta, e così pure il datore di lavoro: mentre il Tfr viene versato al Fondo in regime di neutralità d'imposta, la contribuzione aggiuntiva è fiscalmente deducibile entro un limite annuo di 5.164,57 euro.
Normalmente, gli accordi contrattuali prevedono che se il lavoratore devolve al Fondo negoziale contribuzione aggiuntiva di importo non inferiore ad una determinata misura, anche il datore di lavoro sarà tenuto a versare al Fondo contribuzione aggiuntiva nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi contrattuali.

Vincolo ed eccezione
La scelta di destinare il Tfr ad un Fondo pensione è irreversibile, mentre se il lavoratore sceglie di accantonare il Tfr, potrà comunque cambiare idea, e aderire successivamente alla previdenza complementare.
A questo proposito, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha tuttavia previsto un'eccezione.
Con la deliberazione del 24 aprile 2008, la Commissione, intervenendo per disciplinare le modalità di comunicazione della “scelta del Tfr” da parte di un lavoratore, precedentemente iscritto a un fondo pensione, che cambi posto di lavoro, ha espresso l'avviso che, vista l'irreversibilità della scelta, tale lavoratore possa essere esentato dalla compilazione del modello “Tfr-2”, limitandosi a comunicare all'azienda il fondo di iscrizione al quale versare il Tfr ed eventuale contribuzione aggiuntiva. Può tuttavia essere accaduto che, al termine di un rapporto di lavoro, un lavoratore iscritto ad un Fondo negoziale, in base a quanto previsto dallo statuto del Fondo, abbia riscattato interamente il montante accumulato. In tal caso, afferma la Covip, si crea «una cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto», pertanto, quando il lavoratore si occuperà nuovamente potrà scegliere ancora se conservare il Tfr secondo il regime dell'articolo 2120 del Codice civile, o destinarlo ad un fondo pensione: in questo senso, la scelta del lavoratore può essere considerata reversibile.

La deliberazione Covip
La deliberazione Covip afferma, inoltre, che «in sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore», facendosi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione nella quale sia indicata la scelta operata nei precedenti rapporti di lavoro. Nonostante la deliberazione aggiunga che «la predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza», è noto che tale procedura trova scarsa applicazione sia tra le aziende sia tra i lavoratori, e di conseguenza si sono create non poche situazioni controverse, alle quali può essere poi molto complicato dare soluzione.

Giuseppe Argentino – 23 novembre 2015 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie