Rischio duplicazione per i collaboratori.

Tra i potenziali beneficiari del bonus Renzi, figurano tutti i lavoratori subordinati e i cococo/pro. Molti di questi soggetti potrebbero intrattenere più rapporti di lavoro contemporaneamente. Si pensi, per esempio, a una persona titolare, nello stesso periodo, di due contratti part time. Per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, l'eventualità che vi siano, contemporaneamente, più committenti è molto elevata. Altri soggetti che potrebbero trovarsi in posizione analoga, sono i lavoratori a chiamata.
La loro prestazione è caratterizzata da saltuarietà, aleatorietà, variabilità e dalla presenza di diversi datori di lavoro. Se il reddito, stimato dai singoli sostituti di imposta che intrattengono un rapporto con i soggetti sopra richiamati, è compreso nelle fasce reddituali previste dal decreto e il lavoratore paga imposta, essi devono riconoscere il bonus. La necessità che tutti autonomamente intervengano erogando il credito è sancita dal comma 4, dell'articolo 1 del decreto, nella parte in cui si afferma che il credito è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 600/1973. La coesistenza di rapporti di lavoro potrebbe determinare, in sostanza, una replica dell'erogazione del bonus che, ovviamente, dovrà essere restituito dal percipiente in sede di conguaglio fiscale oppure di dichiarazione dei redditi.
La questione è delicata in quanto il prelievo in unica soluzione risulta poco piacevole. Se la restituzione avviene tramite conguaglio fiscale, la retribuzione netta della busta paga di dicembre potrebbe essere seriamente compromessa. È importante, dunque trovare delle soluzioni che scongiurino questa perversa dinamica. Da un lato si potrebbe attribuire al lavoratore, in presenza di più sostituti, il compito di individuare quello che possa erogare il bonus, surrogando anche gli altri. Per adottare questa soluzione, tuttavia, si dovrebbero esonerare i sostituti non prescelti. Un'altra possibilità potrebbe consistere, forse, in un' interpretazione estensiva della norma.
Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto dispone che «il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno». Se, ai fini dell'applicazione del credito, si guardasse non solo alla tipologia del rapporto di lavoro ma anche alla singola entità della prestazione lavorativa, si potrebbe pervenire a una ripartizione del bonus che addirittura potrebbe spingersi fino alla misurazione giornaliera dello stesso. Ciò consentirebbe di superare in moltissimi casi l'impasse.

ATTENTI A...
Il dettato letterale del decreto legge comporta, in caso di pluricommittenza da parte di una stessa persona, che ogni datore di lavoro sia tenuto a erogare l'agevolazione, con il rischio che poi il beneficiario debba restituire a fine anno quanto incassato in eccesso.

Antonino Cannioto/Giuseppe Maccarone - 03 maggio 2014 – tratto da sole24ore.com

 

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