Sto compilando il modello 730/2014 (relativo ai redditi conseguiti nel corso del 2013) e vorrei sapere come devo indicare la detrazione per le spese di ristrutturazione della mia abitazione, in relazione a lavori che sono proseguiti nel 2013 dopo essere inziati nel 2012. Il caso è questo: due anni fa, vale a dire nel 2012, ho avviato l'intervento, e ho speso 5.500 euro, portati in detrazione in Unico 2013. Quest'anno farò il modello 730, essendo diventato nel frattempo pensionato, e devo portare in detrazione spese per altri 12.000 euro, relativi al medesimo intervento edilizio iniziato nel 2012. Come devo gestire la prosecuzione dei lavori nel modello 730? Va compilata la stessa riga e, in caso di risposta positiva, come si indica la rata di detrazione?T.L. – MILANO

Per i contribuenti che cambiano modello dichiarativo rispetto all'anno precedente, passando da Unico a 730 o viceversa, non mutano i criteri di compilazione del quadro relativo al bonus ristrutturazioni, né le regole di calcolo dell'agevolazione.
Se i lavori iniziati nel 2012 sono proseguiti nel 2013 occorre compilare due righi distinti, uno per ogni anno cui si riferisce la spesa con il relativo ammontare. A questo proposito è bene ricordare che, mentre nel 730, al punto 9 della sezione IIIA, si riporta l'intero ammontare della spesa sostenuta, in quanto spetta all'intermediario effettuare i conteggi, nel modello Unico dev'essere indicato l'importo della rata su cui calcolare autonomamente la detrazione. Nella casella "numero rata" del primo rigo andrà indicato 2 (seconda rata dei lavori 2012), in quella del secondo 1 (prima rata dei lavori 2013).
Nel secondo rigo, inoltre, poiché si tratta di spese relative a interventi iniziati in anni precedenti, si deve riportare il codice 1 nella colonna 4 e compilare la sezione IIIB con i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento. In questa maniera è agevole verificare che la spesa complessiva sostenuta in più anni, in relazione alla ristrutturazione del medesimo immobile, non ecceda i limiti di legge.
Alcune delle novità delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno riguardano proprio la compilazione dei quadri relativi a detrazioni sui lavori in casa, spese di ristrutturazione, nuovo bonus mobili e spese per il risparmio energetico.
Come detto, non vi sono sostanziali differenze tra modello 730 e Unico. Le sezioni IIIA e IIIB sono riservate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con l'avvertenza che dev'essere compilato un rigo per ogni anno (colonna 1) in cui è stata sostenuta la spesa e per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Se, quindi, nel 2013 sono stati eseguiti lavori in due abitazioni, bisogna utilizzare due righi distinti. Il codice da indicare in colonna 2, da compilare solo se le spese sono state sostenute nel 2006 e nel 2012 (o nel 2013 per gli interventi antisismici che quest'anno fruiscono dello sconto del 65 per cento), serve a individuare l'aliquota della detrazione, che varia in base al periodo in cui è stata sostenuta la spesa. Il codice fiscale da riportare nella terza colonna è quello del condominio per i lavori eseguiti su parti comuni, della società che imputa i redditi per trasparenza (la Snc, per esempio), del soggetto diverso dal dichiarante che ha inviato la comunicazione al centro operativo di Pescara fino al 13 maggio 2011, quando era ancora in vigore quest'obbligo, o della società di costruzione o di ristrutturazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ristrutturati.
Nel caso assai frequente di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, che devono essere idoneamente certificate dall'amministratore, oltre all'anno e all'eventuale codice della spesa, serve indicare il codice fiscale del condominio e barrare la casella 2 nella sezione IIIB, senza riportare gli estremi catastali dell'immobile. Le tre caselle «situazioni particolari» devono essere compilate solo da chi ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile oggetto di ristrutturazione, al fine di proseguire la detrazione "passata" in capo all'acquirente, e da quanti fino al 2011 hanno potuto rideterminare il numero delle rate (da 10 a 5 o 3) in funzione dell'età.
La sezione IIIB, introdotta dal 2011 con l'abolizione della comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara, contiene gli estremi identificativi catastali dell'immobile oggetto di intervento (che prima andavano comunicati a Pescara) o, per gli immobili non ancora censiti, gli estremi di presentazione della domanda di accatastamento. La sezione può non essere compilata solo se i dati sono già stati riportati nelle dichiarazioni precedenti. Il numero d'ordine in colonna 1 deve coincidere con quello attribuito in colonna 10 della sezione IIIA in corrispondenza del rigo relativo all'immobile oggetto di intervento. Se i lavori sono stati effettuati dal conduttore o dal comodatario, occorre indicare anche gli estremi di registrazione del relativo contratto nel rigo E53 (RP53 in Unico).
La compilazione della sezione IIIC, riservata alle spese per il bonus mobili introdotto a partire dal 2013, è semplicissima. Nel 730 occorre indicare solo l'importo della spesa sostenuta per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione e, nel modello Unico, anche l'importo della rata corrispondente, nonché il totale su cui determinare la detrazione.
La sezione IV, destinata ad accogliere gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (codice 1), gli interventi sull'involucro degli edifici (codice 2), l'installazione di pannelli solari (codice 3) e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4) è rimasta pressoché invariata rispetto alle precedenti edizioni. È stata aggiunta la colonna 3 per identificare le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 5 giugno 2013, detraibili al 55 per cento (codice 1) e quelle sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, detraibili al 65% (codice 2). Occorre infine indicare l'importo della spesa oggetto dell'intervento e, solo in Unico, anche l'importo della rata su cui calcolare la detrazione.

IL CASO RISOLTO

OPERAZIONE RECUPERO
I contribuenti che, l'anno scorso, hanno dimenticato di riportare nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel 2012 per interventi agevolati non perdono il diritto di fruire della detrazione nel 730 o nell'Unico 2014. In presenza di tutte le condizioni previste, infatti, è sufficiente indicare nella casella "anno" il 2012 e, in corrispondenza della rata, la numero 2, e compilare la sezione IIIB con i dati catastali dell'immobile, essendo la prima volta che si dichiara l'intervento agevolato. Non solo le rate successive alla prima non vanno "perse", ma si può anche ottenere l'agevolazione di cui non si è fruito l'anno prima, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, utilizzando il modello Unico 2013 fino al 30 settembre 2014, oppure, come ha precisato la circolare 95/E/2000, producendo una istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/1973.

20 maggio 2014 – tratto da sole24ore.com

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