Fisco più generoso con le imprese straniere che si sono trasferite in Italia. La circolare 12/E/2014 dell'agenzia delle Entrate dà il via libera all'accesso all'Ace (Aiuto alla crescita economica): l'agevolazione introdotta dal decreto salva-Italia del 2011 che consente di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle Pmi mediante capitale proprio.

Il meccanismo
Per accedere all'agevolazione devono essere considerati gli incrementi e i decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011. Sono escluse dall'Ace le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per quest'ultima tipologia l'Ace è esclusa solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività mentre è ammessa per il risanamento della società (con continuazione dell'esercizio d'impresa).
La circolare 12/E fa notare inoltre che la disciplina antielusiva ha l'obiettivo di impedire che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holding. Il contribuente può presentare un'istanza di disapplicazione della disciplina per dimostrare che l'incremento di capitale proprio Ace non è stato preceduto da un'immissione di denaro (che ha aumentato il capitale di un altro soggetto del gruppo), ma è stato determinato unicamente dall'accantonamento di utili non distribuiti. La circolare precisa inoltre che gli apporti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che consentono lo scambio di informazioni non fanno aumentare la base di calcolo dell'Ace, poiché l'assenza di scambio di informazioni tra lo Stato italiano e quello di residenza della società conferente non consente di valutare con certezza se i conferimenti costituiscano nuova ricchezza.

L'applicazione alle società trasferite in Italia 
L'importante apertura della circolare 12/E/2014 è che sono ammessi al beneficio fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d'imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente.

25 maggio 2014 – tratto da sole24ore.com

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