Per verificare la spettanza del bonus, cercando di evitare conguagli a fine anno, i datori di lavoro devono eseguire una proiezione partendo del reddito (imponibile fiscale) del mese. Poiché, con molta probabilità questo calcolo verrà eseguito per la prima volta a maggio, si dovrà moltiplicare la retribuzione assoggettata a tassazione ordinaria per il numero dei mesi mancanti sino alla fine dell'anno. Al totale ottenuto si dovranno aggiungere gli emolumenti a tassazione autonoma (mensilità aggiuntive, gratifiche, premi ecc.) nonché l'imponibile fiscale progressivo da gennaio ad aprile (presente negli archivi dei dipendenti).
Dal calcolo scaturirà l'imponibile annuo complessivo stimato che, se inferiore a 26.000 euro farà sorgere il diritto ad avere il bonus per il mese in elaborazione. Con riferimento ai mesi successivi, i comportamenti potrebbero essere diversi e servono le relative istruzioni. In un caso si potrebbe considerare il reddito determinato il mese precedente come "congelato" e, senza ripetere ulteriormente il calcolo del reddito presunto, procedere nell'erogazione del bonus sino alla fine dell'anno (80 euro mensili per 8 mesi). Un'altra possibilità consiste nel mutuare la dinamica adottata per il riconoscimento delle detrazioni fiscali. In questa circostanza il reddito presunto annuo (lo stesso utilizzato per la detrazione) che si collochi nei limiti del decreto, determinerebbe per il mese in elaborazione, il passaggio in busta del credito. Il mese successivo l'operazione si ripete sospendendo il bonus nell'eventualità in cui il reddito presunto superi la soglia di 26.000 euro o si stimi un'incapienza.
La dinamica si ripeterà sino alla fine dell'anno. A prescindere dalla soluzione che verrà adottata e in ogni caso a fine 2014, il datore di lavoro, avendo a disposizione tutti i dati per il calcolo dell'imponibile fiscale complessivo, potrà eseguire un controllo finale. Nei casi in cui i lavoratori si siano avvalsi della facoltà di chiedere il conguaglio riassuntivo all'ultimo datore di lavoro, questi avrà a disposizione anche il modello Cud rilasciato dal precedente sostituto di imposta da cui potrà ricavare il reddito e l'ammontare del bonus che i lavoratori hanno percepito nel corso dell'altro rapporto di lavoro. Il venir meno delle condizioni di spettanza del credito obbligherà il sostituto di imposta che esegue il conguaglio al recupero immediato di quanto erogato in precedenza perché non più spettante. La stessa dinamica sarà applicabile anche in sede di conguaglio di fine rapporto per le cessazioni che interverranno durante l'anno.

ATTENTI A...
Per stimare il reddito complessivo, alla proiezione annuale dello stipendio mensile vanno aggiunti gli emolumenti a tassazione autonoma, quali le gratifiche, i premi e le mensilità aggiuntive e, ovviamente, i primi quattro mesi del 2014

Antonino Cannioto/Giuseppe Maccarone - 03 maggio 2014 – tratto da sole24ore.com

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