Il modello Intra-2 ritorna in vita, ma solo per i soggetti mensili e solo per gli acquisti di beni: saranno infatti tenuti all’adempimento, secondo le modalità ed i termini consueti, soltanto gli operatori intracomunitari obbligati alla fornitura delle informazioni di natura statistica, relativamente agli acquisti di beni. Questo per l’anno 2017, in attesa che venga ridefinito il quadro a regime, come previsto dagli emendamenti al dl «Milleproroghe». È quanto precisa un comunicato stampa di ieri, 17 febbraio 2017, firmato congiuntamente dall’Istat e dalle agenzie fiscali interessate (entrate e dogane). Il comunicato sembra pertanto fornire indicazioni diverse rispetto al contenuto della disposizione transitoria inserita nel dl in corso di conversione, che sostanzialmente, per l’anno 2017, sopprime la soppressione del modello Intra-2, ripristinando così totalmente l’adempimento, sia ai fini fiscali che statistici, per tutti gli operatori economici che effettuano acquisti di beni o di servizi intracomunitari. Quando mancano oramai pochi giorni a una scadenza che consideravano superata, quindi, i contribuenti che hanno effettuato acquisti di beni da altri paesi Ue nel mese di gennaio, apprendono ora che dovranno trasmettere l’intrastat acquisti entro il 27 febbraio (anche se, molto probabilmente, in virtù di un comunicato-legge, essendo difficile che la norma emananda arrivi in G.U. in tempo utile). Ma andiamo con ordine. L’articolo 4, comma 4, lett. b), del dl n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, in correlazione con l’introduzione dell’obbligo di comunicare i dati analitici delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, ha disposto la soppressione delle disposizioni dell’art. 50, comma 6, del dl n. 331/93, limitatamente alla comunicazione degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da fornitori di altri paesi Ue, abolendo così totalmente l’obbligo dell’elenco riepilogativo modello Intra-2. Il legislatore non ha però tenuto conto che l’obbligo di comunicazione rispondeva anche a esigenze informative di natura statistica che, diversamente da quelle fiscali, non sono venute meno e che trovano fonte in specifiche disposizioni dell’Ue.

Roberto Rosati – 18 febbraio 2017 – tratto da Italia Oggi

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