Il collaboratore domestico è un lavoratore dipendente, e quindi il reddito che percepisce rientra tra quelli di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi. Se pertanto possiede tutti i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto Renzi (Dl 66/14) anche il lavoratore domestico avrà diritto, per il 2014, al credito di 640 euro rapportati al periodo di lavoro nell'anno.
Ma sicuramente questi soggetti non potranno riceverlo, come tutti gli altri lavoratori dipendenti o percettori di redditi assimilati, nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2014.
Il decreto stabilisce, infatti, che il credito deve essere riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 600. Il datore di lavoro domestico non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni citate sopra e quindi non ricopre il ruolo del sostituto di imposta. Quando corrisponde il compenso al lavoratore non effettua alcuna ritenuta a titolo di acconto e quindi non rilascia la certificazione (cud) e non presenta la dichiarazione dei sostituti (modello 770). Se quindi i lavoratori domestici ne hanno diritto potranno recuperarlo solo in sede di dichiarazione dei redditi ( modello 730 o modello Unico). Tra l'altro, proprio perché i datori di lavoro domestici non sono sostituti di imposta, i lavoratori che hanno lavorato tutto l'anno ed hanno percepito più di 8mila euro di reddito, contrariamente agli altri lavoratori che hanno solo redditi di lavoro dipendente, sono tenuti a presentare la dichiarazione per versare le imposte dovute e non trattenute. Sarà loro onere fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro. La disposizione stabilisce infatti che il credito deve essere rapportato al «periodo di lavoro».
Sarà necessario chiarire bene che cosa si intende con questa espressione, considerato che il rapporto di lavoro domestico è caratterizzato da prestazioni spesso discontinue. Dal momento che vengono utilizzate esattamente le stesse parole, è verosimile che lo si possa interpretare come avviene con riferimento alla detrazione di lavoro dipendente e cioè si considera il periodo di durata del contratto e non esattamente i giorni di prestazione.

ATTENTI A...
Dal momento che i datori di lavoro dei collaboratori domestici non sono sostituti d'imposta e quindi non effettuano alcuna ritenuta d'acconto, sarà onere di questi ultimi fornire tutti i dati sui redditi percepiti anche da più soggetti e il periodo di lavoro.

Nevio Bianchi - 03 maggio 2014 – tratto da sole24ore.com

 

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