Con il recepimento del decreto Agosto via libera alla partecipazione da remoto ma o si cambia il regolamento o va trovato l'ok della maggioranza ogni volta

Una modifica all’articolo 63 del Dl 104/2020, decisa nella legge di conversione già votata alla Camera in via definitiva, recita «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza (…)».

Per capire meglio la norma occorre partire da un approccio letterale. Intanto, le due incidentali preliminari ci inducono a ritenere che il disposto normativo esprima un’alternativa, piuttosto che un “fatto” univoco (vale a dire quello per cui, magari frettolosamente, si è ritenuto che le teleassemblee abbisognano per costitutivi dell’unanime consenso da parte di tutti gli aventi diritto, sempre e comunque).

In effetti, dal disposto in questione si evince che la videoconferenza, di norma, deve essere prevista dal regolamento condominiale; e se non prevista tale forma di assemblea può essere celebrata a condizione che vi sia il previo consenso dei condòmini, di volta in volta.

Modificare il regolamento

Il regolamento nel condominio è disciplinato dall’articolo 1138 del Codice civile, che lo rende obbligatorio quando il numero dei condòmini sia superiore a dieci. Deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile (maggioranza dei presenti in assemblea, che rappresenti almeno 500 millesimi, senza dimenticare che il quorum costitutivo dell’assemblea è di almeno un ⅓ dei condòmini e ⅓ dei millesimi) e deve essere allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130 del Codice civile.

Quindi l’approvazione di un eventuale regolamento sulle teleassemblee con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma II, del Codice civile potrebbe rendersi sufficiente per rendere strutturale la partecipazione da remoto degli aventi diritto nelle adunanze condominiali. L’unica difficoltà reale è organizzare subito un’assemblea “in presenza”, oggi plausibile solo se i potenziali partecipanti sono 20-30 al massimo.

L’ approvazione del regolamento di condominio che preveda e disciplini la teleassemblea, dovrebbe essere in grado di legittimare la relativa costituzione; viceversa, nel caso in cui l’assemblea telematica non fosse strutturata in seno ad un regolamento interno, di volta in volta, sarebbe necessario acquisire il “previo consenso dei condòmini”.

I vantaggi della forma «mista»

Va da sé che un valido regolamento sulla teleassemblea dovrebbe essere in grado di disciplinare le condizioni e le modalità di partecipazione all’adunanza, da parte di tutti i condòmini, rimettendo ai medesimi la discrezionalità di scegliere se partecipare fisicamente, per delega o tramite una connessione da remoto, per agevolarne la presenza ed eliminare il contenzioso. In concreto, sarebbe molto più semplice assicurare le misura anti covid in una situazione del genere.

È senz’altro accettabile l’utilizzo di un sistema di videoconferenza bidirezionale, nel senso che da entrambi i lati della trasmissione si possa vedere e essere visti, udire e essere uditi, in un contesto ove non sia in discussione la riconoscibilità (almeno da parte del presidente dell’assemblea) di coloro che intervengono in via remota.

D’altro canto, mentre il Dl 104/2020 (decreto Agosto) era in fase di conversione, il Servizio Studi del Senato (dossier del 7 agosto scorso) ha già suggerito alcune integrazioni alla norma sulle assemblee condominiali a distanza, indicando, tra l’altro, tra gli aspetti da regolare quelli relativi alla tutela dei dati personali e quelli afferenti le modalità tecniche da adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto, oltre che per stabilire l’esatto momento in cui può definirsi partecipante “telematico” ad essa.

Rosario Dolce – 14 ottobre 2020 – tratto da sole24ore.com

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