Altre sei settimane di cassa integrazione utilizzabili fino al 31 gennaio 2021 (ma con l'eventuale pagamento di un contributo addizionale legato al calo di fatturato nei primi sei mesi del 2020) e quattro settimane di esonero contributivo per chi decide di non avvalersi degli ammortizzatori sociali. Fino alla stessa data sarà prorogato il blocco dei licenziamenti, mentre ai lavoratori stagionali del turismo e degli altri settori, ai lavoratori dello spettacolo, ai venditori porta a porta sarà erogata un'indennità omnicompensiva di mille euro (bonus che scende invece a 800 euro per gli sportivi con contratto di collaborazione). Sono alcune delle misure del «pacchetto lavoro» contenute nel decreto legge Ristori approvato ieri dal consiglio dei ministri, e diretto a sostenere imprese e lavoratori di fronte alla nuova ondata di contagi da Coronavirus.

Cassa integrazione. Il provvedimento prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto (dl 104/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle nuove sei settimane. Inoltre, il nuovo periodo di Cig, Ago e Cigd sarà riconosciuto soltanto ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato (e decorso) l'ulteriore periodo di nove settimane previsto dal decreto-legge 104/2020. I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle nuove sei settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019,è sarà pari al 18% per chi non ha avuto cali di fatturato e del 9% se la riduzione è stata inferiore al 20%. Nessun contributo sarà invece dovuto dai datori di lavoro che abbiano registrato perdite superiori al 20% , da chi ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività. Le imprese che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali, così come già previsto dal decreto Agosto, possono usufruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per altre quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. Chi invece già beneficiava dell'esonero potrà rinunciare alla parte non goduta e richiedere la Cig (per sei settimane)..

Reddito di emergenza. I 146mila nuclei familiari percettori del Rem potranno contare su una mensilità aggiuntiva per il mese di novembre 2020. Una mensilità sarà erogata anche a nuovi beneficiari che cumulativamente presentino due requisiti: valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia compresa tra 400 e 840 euro a seconda della composizione del nucleo e assenza in famiglia di beneficiari di altre indennità legate all'emergenza Covid-19.

Lavoratori stagionali. Una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e di altri settori produttivi, «tra quelle categorie», come detto dal ministro del lavoro Nunzia Catalfo, «a cui la pandemia finora ha imposto i sacrifici più grandi e che senza il nostro intervento sarebbero rimasti senza sostegno». Il bonus andrà ai dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Ristori e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi. La stessa indennità è prevista anche gli stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore del dl, lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nello stesso periodo di contratti autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5 mila euro, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla gestione separata Inps e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Anna Linda Giglio – 28 ottobre 2020 – tratto da Italia Oggi

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