Olio venduto come extravergine di oliva al 100% italiano, ma “tagliato” con olio lampante, che ha un maggiore contenuto di perossidi, e mischiato con olio greco e spagnolo. La mission dell’azienda toscana leader nel commercio all’ingrosso, per come definita dalle stesse difese, era di «acquistare e miscelare oli diversi per soddisfare la grande distribuzione, e dunque il consumatore medio».

Le false indicazioni

Operazioni che non erano però sfuggite alla guardia di finanza e all’ispettorato centrale repressione frodi che avevano messo i sigilli a più di 8mila tonnellate di olio, stoccate nelle cisterne in provincia di Siena, pari a circa l'1% del prodotto nazionale. Sono poi entrati in azione i giudici, fino al verdetto della Cassazione, che oggi ha annullato con rinvio la confisca disposta - in base alla legge sulla responsabilità degli enti - sui beni della società, oggi non più Spa ma Srl, solo limitatamente all’ammontare degli importi considerati profitto del reato. La Suprema corte ha invece respinto i motivi di ricorso tesi a contestare la frode commessa nell’interesse della società. Una “prassi” illecita, emersa anche grazie alle intercettazioni, che consisteva nell’uso di olio lampante per “allungare” l’olio extravergine.

La soglia massima di perossidi

Un tipo di olio, che pur rimanendo nella macro categoria degli oli vergine, si distingue nettamente sia da quello di oliva sia dall’extravergine, perché supera l’indice di 20 dei perossidi, parametro che indica la tendenza del liquido ad irrancidire, e che è posto come soglia limite per i primi due. E per la Cassazione, come avevano correttamente rilevato i giudici di merito, l’inclusione nel prodotto finale di olio lampante poi commercializzato come extravergine, basta a far scattare la frode in commercio, per la «vendita di un bene privo della qualità edibile formalmente promessa». Non veritiera neppure la certificazione che garantiva l’origine al 100% italiana dell’olio «sebbene - si legge nella sentenza - composto da masse greche e spagnole». Per i giudici è, infatti, provata la vendita a terzi di olii di provenienza geografica diversa «rispetto a quella pattuita o comunque rispetto a quella effettiva».

Patrizia Maciocchi - 21 dicembre 2023 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie