Nuova definizione di materiale d’oro, riduzione delle soglie dichiarative e migrazione dell’albo degli Operatori professionali in Oro all’Oam. Sono queste le principali modifiche apportate alla legge 7/2000,dal nuovo Dlgs approdato in Consiglio dei Ministri recante l’allineamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Ue.
L’equiparazione dell’oro da investimento al denaro contante sancita dal citato Regolamento, infatti, ha reso necessario un correttivo alla legge 7/2000 anche al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con quelle stabilite dalle nuove prescrizioni in materia valutaria ed evitare la sovrapposizione degli obblighi dichiarativi previsti per le operazioni in oro. Tanto, emerge dalla Legge delega 15/2024 orientata altresì a ringiovanire una disciplina che mostra ormai i segni del tempo.
In particolare, il nuovo impianto normativo della legge in esame prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a € 10.000 (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall’altro, sancisce l’esonero della stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria.
Con l’occasione, la nuova “legge oro” fa registrare aggiornamenti alla definizione di materiale d’oro, annoverandovi esplicitamente anche quei prodotti di processi tecnologici, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio. Il tutto, quindi, rendendo di fatto applicabili le disposizioni contenute nella legge 7/2000 anche ai beni finiti o semifiniti che necessitano di essere impiegati in processi di assemblaggio, montaggio e/o incastonatura ai fini del completamento del ciclo produttivo.
A corollario di tutto ciò, si registrano modifiche che sanciscono il passaggio dell’Albo degli Operatori Professionali in Oro da Bankitalia all’Organismo Agenti e Mediatori (Oam). Passaggio che avverrà attraverso la creazione di una apposita sezione al Registro Compro Oro, già tenuto dall’Organismo ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 92/2017; il tutto, senz’altro, ottimizzando il monitoraggio e gestione dei soggetti esercenti attività nel settore oro che, per loro peculiarità, tendono il più delle volte ad avere comuni punti di contatto.
Nunzio Ragno - 5 settembre 2024 – tratto da sole24ore.com
Cambia la sanzione negli avvisi bonari per omessi e ritardi versamenti di imposte: per quelli relativi a violazioni commesse dal 1 settembre la pena pecuniaria amministrativa passa dall’attuale 10% all’8,33% dell’imposta non versata (o pagata in ritardo).
La sanzione citata del 10% invece resta valida per tutti i versamenti omessi o effettuati in ritardo la cui scadenza era prevista fino al 31 agosto scorso.
Questo è uno degli effetti prodotti dalle modifiche apportate dall’articolo 2 del dlgs 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, all’articolo 13 del dlgs 471/1997 che disciplina invece le pene pecuniarie per i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.
Sanzione ridotta negli avvisi bonari per omessi versamenti dal 1 settembre 2024
Va preliminarmente evidenziato che all’articolo 5 del decreto legislativo in commento viene stabilito che le disposizioni inerenti la revisione del sistema sanzionatorio fiscale si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.
Con l’articolo 2 c.1 lettera l) n.1 del decreto legislativo viene ridefinito l’ammontare della pena pecuniaria amministrativa prevista per gli omessi e ritardati versamenti, disciplinata all’articolo 13 del dlgs 471/1997, portandola dal 30% al 25% di ogni pagamento periodico, di conguaglio o saldo dell’imposta risultante da dichiarazione non corrisposto alle prescritte scadenze.
L’effetto della citata riduzione dal 30% al 25% della sanzione per questa tipologia di violazione ha effetti anche sulla pena pecuniaria ridotta e richiesta all’agenzia delle entrate con le comunicazioni di irregolarità (i c.d. avvisi bonari) emesse ai sensi degli articolo 36-bis del dpr 600/1973 e 54-bis del dpr 633/1972 nei casi di ritardati o omessi versamenti di imposte.
I citati atti infatti sono emessi dall’agenzia delle entrate in seguito ai controlli automatizzati con i quali vengono corretti errori materiali e di calcolo nei dichiarativi, vengono ridotte le detrazione deduzioni e crediti d’imposta e viene verificata la congruità e la tempestività dei versamenti effettuati.
Va ricordato infatti che ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del dlgs 462/1997 ai contribuenti che provvedono a pagare le somme dovute e richieste con le comunicazioni di irregolarità entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime (60 giorni a partire da quelle elaborate dal 1 gennaio 2025) l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.
Se ante modifiche la riduzione della pena pecuniaria per gli omessi versamenti e stabilita nella misura del 30% portava la sanzione nella comunicazione di irregolarità al 10% (un terzo del 30%) ora essendo la sanzione per le violazioni commesse dal 1 settembre ridotta al 25%, le comunicazioni di irregolarità saranno gravate di una sanzione dell’8,33% (un terzo del 25%).
La sanzione ridotta sui versamenti previsti il 16 settembre
Il prossimo 16 settembre sono previsti ben 123 tipologie di versamenti di imposte e contributi tra iva, ritenute e rate del saldo 2023 e del primo acconto 2024 di irpef, ires, ed irap oggetto di dilazionate.
I contribuenti che non verseranno gli importi dovuti entro la citata scadenza potranno beneficiare della nuova sanzione al 25% in commento per gli omessi o ritardati versamenti usufruendo anche del ravvedimento operoso. La sanzione citata non abbraccia le omissioni relative ai contributi previdenziali per i quali sono in vigore altre disposizioni in materia di sanzioni.
Giuliano Mandolesi - 07 settembre 2024 – tratto da Italia Oggi