In arrivo un modello standard per la costituzione e la modifica dell’atto costitutivo di start up innovative senza l’intervento del notaio. Il modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dai soci della start up innovativa. Poi, a cura degli stessi, dovrà essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese. Resta comunque la possibilità per le imprese di passare dal notaio se ritenuto opportuno e di inserire condizioni particolari negli atti costitutivi delle start up innovative. Il ministero dello Sviluppo economico a quanto risulta a ItaliaOggi sta infatti lavorando all’elaborazione del decreto che istituisce il modello uniforme sulla costituzione e modifica di imprese innovative che sostituisce la firma del notaio. Il decreto contenente il modello standard per la costituzione e la modifica della start up è attuativo dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (cosiddetto investment compact) convertito nella legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al registro delle imprese attraverso una pratica di comunicazione unica. Una procedura guidata faciliterà l’apposizione delle firme digitali e la preparazione di una comunicazione unica al registro delle imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello. Qualora emerga la necessità di modificare i dati inseriti nel modello, il sistema consente di estrarre una copia del modello già trasmesso e di procedere alle modifiche che si intendo apportare. Il modello con cui vengono apportate le modifiche, con i relativi allegati , costituisce un nuovo atto iscritto al registro delle imprese, che non varia il modello precedentemente iscritto. Le startup innovative devono avere la forma giuridica delle società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituite anche in forma cooperativa, non quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. Le startup innovative devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese e sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e del diritto camerale dovuto in favore delle camere di commercio. Tale esenzione opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e dura non oltre il quinto anno di iscrizione. L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle start up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale sociale agevolato.

Marco Ottaviano - 20 ottobre 2015 – tratto da Italia Oggi

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