Nelle associazioni del terzo settore non è ammissibile sostituire l'amministrazione per cooptazione, sistema invece ammissibile nelle fondazioni. Le dimissioni del presidente non portano necessariamente alla cessazione dell'intero cda. Nelle Odv ed Aps il numero dei volontari deve essere rapportato esclusivamente con il numero di lavoratori dipendenti e parasubordinati. Sono alcune delle risposte fornite del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota 18244 del 30 novembre avente ad oggetto «quesiti sulla disciplina del terzo settore». Ecco i principali contenuti della nota del Ministero del lavoro.

L'art. 2386 c.c.

Nelle società per azioni, l'art. 2386 c.c. prevede che nel caso in cui vengano meno, uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli (cooptarli) con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Tale regola, secondo il Mlps, non risulta applicabile per le associazioni del Terzo settore, nelle quali l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Ne consegue che per esse non si possa ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso. Non configura cooptazione la diversa ipotesi in cui agli amministratori cessati subentrino i primi tra coloro che sono risultati «non eletti» in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Nel caso delle fondazioni, al contrario, il ricorso alla cooptazione risulta praticabile in presenza di una espressa disposizione statutaria, compatibile con l'atto di fondazione. In mancanza, non sarà applicabile l'art. 2386 c.c. in via analogica, ma l'articolo 25 del c.c..

Simul stabunt simul cadent. Ci si chiede, inoltre, quali siano gli effetti relativi alla cessazione del presidente del Cda. Il Ministero chiarisce a riguardo che spetta agli statuti regolare la fattispecie, non necessariamente una decadenza simultanea dell'intero organo di amministrazione. In alternativa a clausole «Simul stabunt simul cadent» si potrà prevedere il subentro automatico del vice-presidente, una sostituzione attraverso l'elezione indiretta o il ricorso ad una nuova elezione, separata da quella dei restanti componenti.

Diritto di voto. I principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, principi inderogabili di tutte le associazioni Ets, impongono agli statuti di assicurare a qualunque associato, indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in categorie differenziate tra loro, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali. Pertanto, è assolutamente contrario ai principi del Codice che solo alcuni associati abbiano la pienezza dell'elettorato attivo. Nel caso in cui l'ente preveda anche l'ammissione di soci minorenni, il diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, dovrà quindi essere garantito anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale.

Volontari aps ed odv. Sia le Odv che le Aps hanno l'obbligo, ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 36 del Cts di rispettare determinati rapporti fra numero di lavoratori impiegati e volontari. A riguardo Il Mlps chiarisce che il dato numerico cui fare riferimento, e rispetto al quale ricavare le percentuali di cui agli articoli richiamati, è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l'ente si avvalga. Il criterio capitario, è quindi utilizzabile.

Nel rapporto valgono solo i subordinati e non gli autonomi. Per il rispetto dei previsti rapporti (per le Odv i lavoratori impiegati nell'attività non possono superare il 50% del numero dei volontari, nelle Aps il 50% dei volontari o il 5% del numero degli associati) vengono esclusi dal computo sia i lavoratori occasionali che quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. A supporto di tale interpretazione, secondo il Mlps è anche l'art. 8, c. 6, lett. m. del dm 106/2020.

 Luciano De Angelis - 02 dicembre 2021 – tratto da Italia Oggi

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