Proroga automatica per Naspi e Dis-Coll. L'Inps, infatti, erogherà gli altri due mesi di indennità di disoccupazione senza bisogno di presentare domanda. Ne sono beneficiari i soggetti ai quali sia scaduto tra maggio e giugno il periodo di fruizione dell'indennità, anche se hanno già fruito della prima proroga (sempre due mesi). Chi ha fatto domanda entro il 29 settembre 2020 della certificazione del diritto ad Ape o pensione anticipata come lavoratore precoce può richiedere di volersi avvalere della proroga di Naspi e Dis-coll entro il 31 ottobre. Lo spiega, tra l'altro, l'Inps nella circolare n. 111/2020 di ieri. L'istituto ricorda, infine, che può chiedere la Naspi il lavoratore che abbia risolto il rapporto di lavoro sulla base di un accordo aziendale d'incentivo all'esodo.

La novità è prevista dal dl n. 104/2020 (dl Agosto). Stabilisce che le indennità Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione sia terminato tra maggio e giugno, sono prorogate per altri due mesi a condizione che il beneficiario non sia anche destinatario di alcuna delle indennità Covid-19, comprese quelle per domestici, sportivi e marittimi. La proroga non spetta a chi ha percepito la Naspi in forma anticipata, cioè una tantum, anche se il periodo teorico di spettanza cade tra maggio e giugno. L'Inps precisa, ancora, che non serve fare la domanda per avere la proroga, perché verrà riconosciuta d'ufficio. Ai soggetti che hanno fatto domanda di certificazione del diritto ad Ape sociale o al pensionamento precoci al 29 settembre, invece, l'Inps sospenderà la proroga invitando a manifestare, entro il 31 ottobre, la volontà di avvalersene o di procedere, piuttosto, con la certificazione del diritto. L'importo delle mensilità prorogate, spiega ancora l'Inps, è pari all'importo dell'ultima mensilità di Naspi o Dis-Coll. Relativamente alla sola Naspi, infine, l'Inps precisa che sulle mensilità prorogate è riconosciuta anche la contribuzione figurativa e, se spettanti, gli assegni al nucleo familiare. Il dl Agosto, tra le altre novità, ha proroga il divieto di licenziamento fino a fine anno (ovvero fino al termine della fruizione della Cig Covid-19 o dell'alternativo esonero contributivo della durata di quattro mesi). In deroga a tale divieto, le aziende possono licenziare sulla base di un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, che riconosca incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. Il dl Agosto, a riguardo, prevede che ai predetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo all'accordo collettivo, è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione Naspi. L'Inps precisa che, in sede di presentazione della domanda di Naspi, i lavoratori devono allegare l'accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l'adesione all'accordo da parte del lavoratore.

Daniele Cirioli - 30 settembre 2020 – tratto da Italia Oggi

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