Network pubblico contro l'evasione fiscale: il fisco può pescare e incrociare informazioni contenute in tutte le banche dati di soggetti pubblici. A codificarlo è il nuovo articolo 9-ter dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), introdotto dal d.lgs. 219/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3/1/2024, in vigore dal 18/1/2024. La norma rappresenta la base normativa di riferimento per il più ampio scambio di dati. L'amministrazione finanziaria deve, però, mettere in atto gli adempimenti previsti dal regolamento UE sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr): valutazione di impatto privacy, informative ai contribuenti, protocolli di sicurezza per tracciare eventuali accessi abusivi alle banche dati interconnesse. La nuova disposizione, nella sua rubrica, però non cita il potere di acquisire dati e, anzi, mette in evidenza un altro tema, cui dedica il secondo comma e cioè il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti: sul punto ci sono problemi di coordinamento con il codice della privacy (d.lgs. 196/2003), in cui, per le operazioni di messa a conoscenza di dati a favore di una platea indeterminata, si usa il diverso termine di diffusione. Entrambi i profili dell'articolo 9-ter vanno analizzati per approfondire l'esatta portata delle novità. 

Antonio Ciccia Messina - 06 gennaio 2024 – tratto da Italia Oggi

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