Il procedimento era iniziato nell’82, con una decisione arrivata nel 2013, ci erano poi voluti altri quattro anni, per arrivare alla chiusura della procedura nel 2017

L’equo indennizzo, anche nel caso di un fallimento che dura 35 anni, non può superare il credito ammesso al passivo. Il rispetto di questo principio affermato dalla Cassazione (sentenza 23284) ha lasciato ferma la riparazione, prevista dalla legge Pinto, alla cifra di 5 mila euro. Tanto avevano ricevuto i ricorrenti nel 2013 data della decisione, per l’eccessiva durata di un fallimento che si era aperto nel 1982. Il ricorso era scattato per chiedere una maggiorazione dovuta ad ulteriori quattro anni di attesa, fino al luglio 2017 perchè si mettesse la parola fine alla procedura. I creditori ritenevano dunque di aver diritto ad un’integrazione del danno per l’ulteriore violazione dei tempi.

La tesi disattesa di Via Arenula

Una richiesta alla quale si era opposto il ministero della Giustizia, con una motivazione disattesa però dalla Cassazione. Ad avviso di Via Arenula, infatti, una volta che il concordato sia stato omologato con un decreto non impugnabile, oppure con una decisione sull’opposizione, va considerato chiuso. Era stato dunque un errore comprendere, come nel caso esaminato, nella durata della procedura anche i tempi dell’esecuzione.

Ma la lettura offerta dal ministero della Giustizia, nel suo ricorso incidentale respinto, è sbagliata. La Suprema corte, ricorda, infatti, che nell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, la procedura di concordato è strutturalmente connessa al più ampio procedimento fallimentare. Quindi il giorno da considerare, per valutare la tempestività del ricorso coincide, secondo la legge Pinto, con il momento in cui il decreto di chiusura del fallimento diventa definitivo.

L’unicità del processo presupposto

L’analisi errata dei controricorrenti non serve però a far vincere la causa ai ricorrenti principali, la cui domanda è giudicata sì ammissibile, ma respinta. La cifra in più richiesta non poteva essere riconosciuta, perchè i 5 mila euro liquidati nel primo giudizio, era superiore al credito ammesso allo stato passivo del fallimento. La Corte d’Appello aveva dunque correttamente ricordato che, quando si intraprendono più per l’equa riparazione di uno stesso processo il limite massimo deve tenere conto dei precedenti indennizzi, perchè il processo presupposto è unico.

Patrizia Maciocchi - 25 agosto 2021 – tratto da sole24ore.com

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