No ai buoni pasto in smart working. L'Aran si dice contraria alla possibilità di fruire dei ticket nel caso di lavoro agile (ma lo consente per il lavoro da remoto) smentendo le più timide posizioni della Funzione Pubblica. L'orientamento applicativo CFL 204 dell' Aran è drastico: alla domanda che chiede se sia possibile l'erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile, l'Agenzia risponde evidenziando una netta contrarietà.

Il parere parte da un presupposto fondamentale: “la disciplina contrattuale definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”.

Proprio l'assenza di vincoli di orario e di lavoro si mostra inconciliabile con la fruizione del buono pasto. Non così, invece, avviene per il “lavoro da remoto”, consistente in “una modalità di esecuzione con innanzitutto un vincolo di luogo e anche di tempo”.

Dunque, conclude l'Aran, “solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto”.Il parere è in linea con la giurisprudenza consolidata. Spicca ovviamente il decreto del giudice del lavoro di Venezia 8.7.2020, n. 3463 secondo il quale “per la maturazione del buono pasto è necessario che l'orario di lavoro sia organizzato con specifiche cadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell'orario di servizio”. Circostanza che col lavoro agile non è possibile. Ma, è costante la giurisprudenza della Cassazione che non configura i buoni pasto come retribuzione, bensì come prestazione assistenziale. Una linea interpretativa confermata anche da sentenze successive al decreto del giudice di Venezia, come nel caso della Sezione Lavoro, sentenza 1 marzo 2021, n. 5547 , ove si afferma che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985)”.CFL 204 e le pronunce giurisprudenziali privano di pregio l'ambigua posizione di Palazzo Vidoni, esposta col parere DFP-0047621-P-10/06/2022, che si allinea alle indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica tra il 2020 e il 2021. Si legge, infatti, nelle conclusioni che “ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può assumere le decisioni più opportune in relazione all'attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all'attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l'attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale”.L'evocazione dell'autonomia organizzativa e gestionale, nonché delle valutazioni di opportunità sull'attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi dà l'impressione che l'istituzione del buono pasto come sostitutivo del servizio di mensa possa essere deciso da ciascun ente, anche ai fini della regolazione del lavoro agile. Tuttavia, l'Aran sempre nel parere CFLO204 smentisce che l'autonomia regolamentare possa spingersi nel disciplinare l'attribuzione del buono pasto agli smart workers.

Il ricordato decreto del giudice di Venezia sul punto ha precisato: “L'indicazione fornita dal ministero della p.a. (circolare n. 2 del 2020, richiamata da parte ricorrente), secondo cui ciascuna amministrazione assume le determinazioni di competenza in materia "previo confronto sul punto con le organizzazioni sindacali, non solo non è giuridicamente vincolante nella valutazione della legittimità del comportamento del comune, ma è comunque priva di qualunque utilità, non potendosi neppure ipotizzare che si giunga a soluzioni differenti a seconda dell'esito del confronto sindacale”.Le amministrazioni non dispongono dell'autonomia organizzativa per poter stabilire di assegnare i buoni pasto al di fuori dei presupposti connessi, cioè l'impossibilità di fruire del pasto nella pausa di segmenti fissi di lavoro ed in sedi distanti dall'abitazione.

di Luigi Oliveri – 18 gennaio 2023 – tratto da Italia Oggi

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