Via libera dalla Commissione europea a due misure di sostegno per lavoratori e aziende. Il primo è l’esonero contributivo parziale in favore di lavoratori autonomi, professionisti e degli operatori sanitari già pensionati ma rientrati in servizio per l’emergenza Covid-19. Introdotto dalla legge di Bilancio 2021, potenziato nelle risorse fino a 2,5 miliardi dal decreto legge Sostegni 1, prevede uno sconto sui contributi previdenziali fino a 3mila euro per persona.

Destinatari

Lavoratori autonomi e professionisti lo possono richiedere a fronte di un reddito complessivo del 2019 non superiore a 50mila euro e un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019. Nei mesi scorsi è circolata la bozza del decreto ministeriale di attuazione, contenente le regole per le diverse categorie di beneficiari (autonomi iscritti all’Inps, quindi artigiani, commercianti, agricoltori nonché liberi professionisti della gestione separata; professionisti iscritti alle Casse di previdenza; personale sanitario), nonché la scadenza per la presentazione della domanda per la decontribuzione fissata al 31 luglio.

Nel decreto legge Sostegni-bis, licenziato ieri dalla Camera e ora all’esame del Senato dove non sarà modificato, si è intervenuti per consentire la presentazione della domanda anche se non si è in regola con i contributi. La verifica verrà effettuata a partire dal 1° novembre, tenendo conto di quanto versato dagli interessati entro il 31 ottobre. Un’agevolazione rispetto alla bozza del decreto ministeriale attuativo che richiede la regolarità contributiva al momento della domanda.

Prossimi passi

Affinché l’agevolazione diventi operativa ora occorre che venga pubblicato il decreto ministeriale e poi che gli enti previdenziali interessati (Inps e le Casse di previdenza per i rispettivi professionisti iscritti) diffondano le indicazioni per la presentazione della domanda. Peraltro, in particolare per i liberi professionisti degli enti privatizzati, la bozza del Dm conteneva delle criticità applicative che potrebbero essere risolte nella versione definitiva. A fronte del ritardo dell’attuazione dell’esonero sia Inps che le Casse hanno rinviato le prime scadenze di pagamento dei contributi nel 2021, in modo da non dover far versare agli iscritti importi poi da restituire in caso di fruizione dell’esonero.

Contratto di rioccupazione

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato inoltre l’ok della Commissione Ue per il contratto di rioccupazione, contenuto nell’articolo 41 del decreto Sostegni-bis. In base al Dl il contratto è utilizzabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per assumere lavoratori (escluso il settore agricolo e quello domestico) beneficiando di uno sgravio totale dei contributi per sei mesi fino a un importo di 3mila euro. Per i neoassunti, però, deve essere previsto un percorso di sei mesi volto ad adeguare le loro competenze al nuovo ambito lavorativo, periodo in cui non possono essere licenziati.

Una volta concluso il periodo di formazione e la relativa agevolazione contributiva, il datore di lavoro può beneficiare degli altri esoneri contributivi previsti dalla normativa. Lo sconto legato al contratto di rioccupazione verrà riconosciuto fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 585,6 milioni di euro nel 2021 e 292,8 nel 2022, corrispondenti a una stima di 325mila nuovi assunti.

M.Pri. - 15 luglio 2021 – tratto da sole24ore.com

 

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