Paracadute Cigo contro la crisi russo-ucraina. Se l'azienda è costretta a ridurre o a sospendere l'attività lavorativa per l'impossibilità di concludere accordi e scambi commerciali («crisi di mercato») o per le difficoltà nel reperire le fonti energetiche per la produzione («mancanza di materie prime o componenti») può ricorrere alla cassa integrazione ordinaria. A stabilirlo è il decreto n. 67/2022 emanato dal ministro del lavoro, Andrea Orlando. La novità fa tris con le misure del dl n. 21/2022: 26 settimane di Cigo e 8 di Ais («assegno integrazione salariale» erogato dai fondi di solidarietà); esonero dall'addizionale contributiva sui trattamenti d'integrazione salariale.

Causali Cigo. La prima novità è l'introduzione delle nuove ipotesi di ricorso alla Cigo, mediante modifica del decreto 95442/2016 da parte del recente decreto 67/2022, valide limitatamente all'anno in corso. In particolare, il decreto stabilisce che:

- integra la fattispecie di «crisi di mercato» la sospensione o riduzione d'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina;

- l'ipotesi «mancanza materie prime o componenti» sussiste anche quando sia conseguenza delle difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento delle fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Ulteriori periodi di Cigo. La seconda novità è la previsione di una deroga alle durate limiti dei trattamenti salariali. Il dl n. 21/2022, in primo luogo, consente l'utilizzo di altre 26 settimane di Cigo entro fine anno ai datori di lavoro che hanno raggiunto la durata massima di Cigo, nel limite di spesa di 150 mln di euro (è l'Inps a monitorare). Si ricorda che le limitazioni di durata della Cigo prevedono: 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane; una nuova domanda può essere presentata dopo che sia trascorso un periodo di 52 settimane di normale attività; la Cigo relativa a più periodi non consecutivi non può superare il totale di 52 settimane in un biennio mobile; la somma tra Cigo e Cigs (cassa integrazione straordinaria) non può superare 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi nel settore edile e lapidei). In secondo luogo, il dl n. 21/2022 consente l'utilizzo di altre 8 settimane di Ais entro fine anno ai datori di lavoro di particolari settori che occupano fino a 15 dipendenti e hanno raggiunto la durata massima di utilizzo dei fondi bilaterali, nel limite di spesa di 77,5 mln di euro (è l'Inps a monitorare). I settori interessati sono: alloggi; agenzie e tour operator; stabilimenti termali; ristorazione su treni e navi; sale giochi e biliardi; altre attività di intrattenimento e divertimento; musei; altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua; attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; attività di proiezione cinematografica; parchi divertimenti e parchi tematici. La novità non si applica ai fondi bilaterali c.d. alternativi: il fondo artigianato e il fondo lavoratori in somministrazione.

Esonero addizionale. Terza novità è l'esonero, per i datori di lavoro di alcuni settori nel periodo dal 22 marzo al 31 maggio, dall'applicazione del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione di Cigo e Cigs (9/12/15%) e di Ais del Fis Inps (4%). I settori sono: siderurgia; legno; ceramica; automotive; agroindustria: mais, concimi, grano tenero.

Daniele Cirioli - 28 aprile 2022 -  tratto da Italia Oggi

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