Le locazioni con finalità turistiche e le locazioni brevi non superiori a 30 giorni sono state interessate di recente da nuovi obblighi, entrati in vigore con la conversione nella legge 191/2023 del decreto Anticipi (il Dl 145/2023), come la necessità di ottenere un codice identificativo nazionale (Cin) che va esposto.
Queste norme impattano anche sul condominio o solo su chi affitta per brevi periodi il proprio appartamento? Anche per l’amministratore ci sono conseguenze a partire dall’introduzione del Cin rilasciato dal ministero del Turismo (la violazione è punita con la sanzione da 800 a 8mila euro) per le unità immobiliari destinate ad affitti turistici.
Il Cin infatti deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici (la violazione è punita con la sanzione da 500 euro a 5mila).

L’apposizione della targa

L’apposizione della targa sulle parti comuni a cura del proprietario dell’appartamento è possibile nei limiti dell’articolo 1102 del Codice civile, quello relativo all’uso più intenso del bene comune che non danneggi altri condòmini. 
Non è necessario il consenso dell’assemblea. Ma quando le targhe, come nei centri storici delle città, sono più di una il problema può porsi.
L’amministratore in tal caso  potrebbe proporre all’assemblea di deliberare in merito all’individuazione di un luogo di esposizione e dettare norme a salvaguardia del decoro dello stabile in base all’articolo 1138 del Codice civile (prevedendo che le targhe ad esempio siano simili tra di loro). La delibera, in quanto norma di natura regolamentare, deve essere assunta con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

In condominio

Quando ci sono gli affitti brevi però parliamo anche di polemiche legate al via vai in condominio ritenuto pericoloso da parte degli altri proprietari.
Val la pena ricordare che il regolamento avente natura contrattuale, cioè accettato da tutti i condòmini e richiamato in tutti gli atti di acquisto, può prevedere il divieto di adibire l’immobile ad affittacamere o B&B (Cassazione 7 gennaio 2016, numero 109). L’amministratore deve vigilare sul rispetto di tale previsione.  
Se però l’attività non è vietata potremmo chiederci cosa succede se il turista distratto provoca un incendio che tocca anche parti comuni?

La forma imprenditoriale

Dice la nuova normativa che le unità immobiliari affittate per brevi periodi, se gestite in forma imprenditoriale (quando il proprietario affitta più di quattro appartamenti), in base all’articolo 13-ter comma 7, devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo in ragione di uno ogni 200 metri quadrati o frazione, con un minimo di un estintore per piano (la violazione è punita con la sanzione da 600 a 6mila euro).
In questo caso però l’obbligo ricade sul proprietario/imprenditore e l’amministratore non è tenuto ad acquisire alcuna dichiarazione né ad effettuare controlli in materia del rispetto degli obblighi.

A.D'Ambrosio/E.Riccio - 17 gennaio 2024 – tratto da sole24ore.com

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