Tris di scadenze per richiedere l'indennità Covid-19, due operative, un'altra ancora in stand-by. Il susseguirsi di tre diversi decreti per la loro disciplina e per l'individuazione dei lavoratori beneficiari, infatti, ha moltiplicato i termini per presentare le domande all'Inps: 15 dicembre per quelle disciplinate dal decreto Ristori-quater (decreto legge n. 157/2020), ma i servizi online non sono ancora in funzione; idem per quelle previste dal decreto Agosto (decreto legge n. 104/2020); 18 dicembre, infine, per quelle disciplinate dal primo decreto Ristori (decreto legge n. 137/2020). A fare il punto della (complicata) situazione è l'Inps con il messaggio n. 4589/2020, in attesa di una futura circolare in materia.

I lavoratori interessati. Le scadenze (quindi anche le indennità) interessano gli stessi lavoratori, che sono i seguenti:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.

Per ciascuna categoria di lavoratori sono inoltre previste condizioni e/o requisiti specifici, che, pur essendo gli stessi, hanno scadenze diverse perché collegate alla data d'entrata in vigore del decreto di disciplina. Ad esempio, alla prima categoria di lavoratori (dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali) è richiesto, per il diritto all'indennità di 1.000 euro, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del «decreto-legge» che la disciplina: 15 agosto se il riferimento è al decreto Agosto; 29 ottobre se il riferimento è al decreto Ristori; 30 novembre se il riferimento è al decreto Ristori-bis.

Decreto Agosto. Il dl n. 104/2020, entrato in vigore il 15 agosto, ha previsto a favore dei predetti lavoratori una indennità una tantum di 1.000 euro. Il decreto Ristori-bis ha previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso a tale indennità e la scadenza è fissata al 15 dicembre.

Primo decreto Ristori. Il dl n. 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto a favore degli stessi lavoratori la stessa indennità una tantum di 1.000 euro, fissando come scadenza per la presentazione delle domande il 18 dicembre.

Decreto Ristori-quater. Il dl n. 157/2020, entrato in vigore il 30 novembre, ha previsto l'erogazione di un'ulteriore indennità una tantum di 1.000 euro, sempre a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità del primo decreto Ristori. In virtù di tanto, spiega il messaggio, l'Inps provvederà ad erogare in via automatica, senza cioè necessità di presentare la domanda, l'indennità ai lavoratori già beneficiari dell'indennità del primo decreto Ristori. Negli altri casi, invece (soggetti non già beneficiari dell'indennità), la domanda potrà essere presentata entro il 15 dicembre. Tuttavia, i servizi telematici per la presentazione di tali domande non sono ancora in funzione (quindi le domande non possono essere presentate) e la loro attivazione verrà resa nota dall'Inps con apposita comunicazione.

Daniele Cirioli - 09 dicembre 2020 – tratto da Italia Oggi

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