Il bonus facciate vince il derby della convenienza con il superbonus 110%. A fronte delle stesse modalità di fruizione (utilizzo diretto della detrazione, sconto in fattura, cessione del credito), il regime agevolativo del bonus facciate richiede minori formalità per il riconoscimento della detrazione, meno vincoli in termini di «spese trainanti», attestazioni e certificazioni. Seppure con un appeal in termini agevolativi più ridotto rispetto al superbonus (90%), la convenienza del bonus facciate è stata recentemente ampliata dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n. 411 del 25 settembre 2020, con cui è stato dato il via libera al regime che prevede la detrazione anche per gli interventi sulla pavimentazione, per la tinteggiatura e le riparazioni.

I vincoli del bonus 110%. Per ottenere il bonus del 110%, in particolare, l'intervento sulle facciate deve essere agganciato agli interventi trainanti ad alta efficienza energetica. In altri termini, per fruire del superbonus, e quindi spalmare la detrazione in cinque quote annuali di pari importo o applicare lo sconto in fattura o cedere il credito, occorrerà per esempio rifare l'intonaco della facciata contestualmente al cappotto termico dell'edificio. Inoltre, per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (nel caso in cui non sia possibile sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'Ape con asseverazione da parte di un tecnico abilitato).

I vantaggi del bonus facciate 90%. Per fruire del bonus facciate, invece le formalità e gli adempimenti sono di gran lunga minori, tanto più che la recente risposta all'interpello n. 411 del 25 settembre 2020 dell'Agenzia delle entrate ha delineato un campo di azione più ampio dell'agevolazione. È stata quindi confermata la linea di apertura già tracciata con altri chiarimenti che riguardano la misura introdotta dalla Legge di bilancio 2020.

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

La risposta n. 411 dell'Agenzia. La risposta all'interpello da parte dell'Agenzia delle entrate conferma la possibilità di applicare l'agevolazione anche ai lavori effettuati sui balconi e in particolare:

- rimozione pavimentazione esistente;

- impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione;

- rimozione e riparazione di alcune parti dei sotto-balconi e dei frontalini;

- tinteggiatura dei sotto-balconi e dei frontalini.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti: «Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura». Anche in questo caso si ha diritto a una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per lavori effettuati sugli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Gli interventi agevolabili. Oltre ai lavori effettuati sui balconi, l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Tra gli altri interventi agevolabili rientrano:

- i lavori per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell'edificio;

- la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni;

- i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell'edificio;

- le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, per esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi ecc.;

- gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio rientrano nel campo del bonus facciate;

- gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. A questi lavori si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l'Ecobonus; entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all'Enea, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto «requisiti minimi») e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Pertanto, solo per gli interventi di efficienza energetica (ovvero quelli che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), i contribuenti devono acquisire e conservare : 

a) l'asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. L'asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;

b) l'attestato di prestazione energetica (Ape), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

È obbligatorio conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori.

Le modalità di fruizione del bonus. Il documento dell'Agenzia delle entrate ricorda la possibilità di applicare anche al bonus facciate le modalità di fruizione previste per il superbonus del 110%:

- utilizzo diretto della detrazione;

- sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore e recuperato sotto forma di credito d'imposta, con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.

Infatti, l'art. 121 del dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha stabilito che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato art. 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Bruno Pagamici – 05 ottobre 2020 – tratto da Italia Oggi

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