Le varianti ai titoli abilitativi non rilevano ai fini del rispetto del termine (17/02/2023) introdotto come spartiacque per il blocco delle cessioni dei bonus edilizi. E nessun blocco per gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Per fruire dell'istituto della remissione in bonis deve essere versata la sanzione di euro 250 per ogni comunicazione non trasmessa nei termini.

Con la circolare 7/09/2023 n. 27/E l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulla cessione (o sconto in fattura) dei bonus edilizi, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, dopo le modifiche introdotte dal dl 11/2023 (decreto “Blocca cessioni”).

Si ribadisce, innanzitutto, che i crediti devono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso; si evidenzia, sul punto, che la norma di interpretazione autentica, di cui all'art. 2-quater del dl 11/2023 ha chiarito, con valenza anche per il passato, che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra i crediti e debiti riferiti a enti diversi (quindi è possibile estinguere anche debiti previdenziali e contributivi).

A partire dal 17/02/2023, fatte salve talune deroghe tassative, i contribuenti possono fruire dei bonus edilizi (superbonus e bonus diversi) esclusivamente come detrazione in diminuzione delle imposte dovute e determinate in sede dichiarativa, con una ripartizione pluriennale.

Sono state previste legalmente delle deroghe che riguardano gli interventi relativi agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 119-ter del dl 34/2020, per gli interventi eseguiti da taluni enti del Terzo settore (Onlus, Odv e Aps), cooperative e istituti autonomi per le case popolari (Iacp) se già costituiti alla data del 17/02/2023 e per gli interventi per i quali, alla data del 17/02/2023, risultano presentati i titoli abilitativi, ai sensi del comma 2, dell'art. 2 del dl 11/2023.

E' possibile, ai fini della fruizione del superbonus nelle varie percentuali (110%, 90%, 70% o 65%), optare ancora per la cessione e/o sconto in relazione alle spese sostenute fino al 31/12/2025 sempre se, in data anteriore alla data del 17/02/2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per gli interventi diversi da quelli eseguiti dai condomini, di cui al comma 13-ter dell'art. 119 del dl 34/2020, risulti adottata la delibera condominiale di approvazione dei lavori e risulti depositata l'istanza finalizzata all'acquisizione del titolo abilitativo; ai fini dell'opzione, peraltro, l'unico titolo abilitativo rilevante è la Cilas, di cui al comma 13-ter citato.

Un ulteriore passaggio, come disposto dall'art. 2-bis del dl 11/2023, chiarisce che la presentazione di una variante alla Cila o ad un altro titolo abilitativo non rileva ai fini del rispetto del termine del 17/02/2023; come indicato in altro documento di prassi (circ. 13/E/2023) costituiscono varianti le modifiche o integrazioni al progetto iniziale, la variazione dell'impresa incaricata, la previsione di realizzazione di interventi trainanti e trainati non previsti nel titolo presentato all'inizio dei lavori.

Non ricorre l'elemento soggettivo della colpa grave e, di conseguenza, deve ritenersi esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d'imposta se il contribuente dimostra, congiuntamente, di aver acquisito il credito d'imposta e di essere in possesso della documentazione specifica; il mancato possesso della detta documentazione non comporta, però, l'automatica sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al cessionario, stante la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.

Le disposizioni, di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies, introdotte nel dl 11/2023, individuano due specifiche ipotesi per le quali il contribuente può avvalersi della remissione in bonis: per mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico e per comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, nel caso in cui il contratto di cessione del credito d'imposta non sia stato concluso entro il 31/03/2023.

Posta la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione i contribuenti devono aver tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, non devono essere state avviate attività di controllo in relazione alla spettanza del beneficio fiscale e deve essere versato l'importo della sanzione minima (euro 250) per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, mentre il versamento di ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni ma entro la data del 30/11/2023.

Fabrizio G. Poggiani - 09 settembre 2023 – tratto da Italia Oggi

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