Detrazione maggiorata del 110% fruibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio, a prescindere dalla condizione che l'unità immobiliare sia adibita successivamente ad abitazione principale. Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 455 di ieri, con riferimento all'applicazione dell'art. 119 del dl 34/2020 alle unità demolite e ricostruite, non adibite ad abitazione principale. Il contribuente istante ha dichiarato di aver acquistato una unità immobiliare con le agevolazioni prima casa e di avere intenzione, prima di utilizzarla, di eseguire alcuni interventi; si tratta di una unità unifamiliare, collocata in un edificio residenziale costruito negli anni 50, in classe energetica F.

I lavori di ristrutturazione consistono, però, nella demolizione e ricostruzione dell'edificio collocato in un comune a zona rischio sismico 2 e, nella richiesta di chiarimenti, viene ulteriormente evidenziato che dopo il detto intervento l'edificio avrà una sagoma diversa rispetto all'attuale, con una diminuzione di volumetria e una classe di rischio sismico A o superiore (miglioramento di più di due classi). L'istante ritiene applicabile le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia, sia nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 16-bis del dpr 917/86, sia della detrazione maggiorata del 110%, ai sensi dell'art. 119, comma 4 che rinvia ai commi da 1-bis a 1-septies, dell'art. 16 del dl 63/2013, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021, relativamente al sismabonus e per risparmio energetico, in tale ultimo caso ai sensi dell'art. 14 del dl 63/2013.

L'Agenzia richiama l'art. 119 del dl 34/2020 evidenziando che le nuove disposizioni si affiancano a quelle già previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio, ricordando che la stessa agenzia, con un recente e specifico documento di prassi (circolare 24/2020), ha fornito precisi chiarimenti in merito. Ricorda, innanzitutto, che dopo le modifiche intercorse nei vari passaggi parlamentari non è più necessario che l'intervento agevolato al 110% sia eseguito sull'abitazione principale, stante l'attuale formulazione della lettera b), comma 9, e del comma 10, dell'art. 119 del dl 34/2020.

Sempre sotto il profilo oggettivo, la circolare 24/2020 ha precisato che la detrazione maggiorata spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche (trainanti) e ad altri interventi ad essi collegati (trainati), su parti comuni di edifici residenziali, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi nonché su singole unità residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio.

L'agenzia ricorda, inoltre, che per edificio unifamiliare si deve intendere un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, richiamando i contenuti della circolare citata (ma si ricorda che una recente risposta ad una interrogazione parlamentare del 30/9/2020, la n. 5-04686, ha rideterminato la definizione di accesso autonomo) e che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, nonché che il bonus risulta cedibile, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020.

La conclusione, quindi, risulta chiara: viene precisato che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, fermo restando l'esecuzione di ogni adempimenti richiesti, è possibile fruire della detrazione del 110% a prescindere dalla condizione che lo stesso immobile sia destinato ad abitazione principale, tenendo ulteriormente conto che in presenza di interventi combinati, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ogni intervento realizzato, a condizione che gli stessi siano distintamente contabilizzati.

Infine, con riferimento agli interventi antisismici viene ulteriormente chiarito che la detrazione può essere elevata al 110%, limitatamente alle spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021 e che, nel caso siano eseguiti sia interventi di recupero edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione deve essere pari a 96 mila euro, tenendo conto che l'intervento di categoria superiore assorbe quello di categoria inferiore.

Fabrizio G. Poggiani – 08 ottobre 2020 – tratto da Italia Oggi

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