Il chiarimento dell’agenzia delle Entrate sui pagamenti in contanti: la circolare del 7 luglio aggiorna il manuale annuale su deduzioni e detrazioni

Le spese per i tamponi e test Covid-19 sono detraibili e, se eseguiti presso una farmacia, si possono pagare in contanti. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella circolare del 7 luglio che aggiorna il “manuale” annuale su deduzioni e detrazioni.

L’Agenzia assimila infatti il regime di convenzione con il Ssn (proprio delle farmacie) a quello di accreditamento: ritiene quindi che si applichi l’articolo 1, comma 680, della legge di Bilancio 2020 che esclude dall’obbligo di tracciamento le spese sostenute presso «strutture sanitarie private accreditate al Ssn».

Le regole per i kit di autodiagnosi

Nessun problema quando in farmacia si compra un kit di autodiagnosi Covid: si tratta, infatti, di un dispositivo medico, detraibile ed esente da tracciamento. Se invece il test è eseguito dal farmacista in farmacia, si avrà una prestazione di servizio: era dubbio che si potesse pagare in contanti, perché la farmacia non opera in regime di “accreditamento”, ma di “convenzione” con il Ssn. L’agenzia ha però ritenuto assimilabili le due fattispecie. Il che non vale solo per i tamponi: secondo questa interpretazione tutte le spese per qualunque prestazione sanitaria della farmacia sono detraibili anche se non tracciate. Quindi sono incluse tutte le prestazioni della cosiddetta farmacia dei servizi: misurazione della pressione, screening, vaccinazioni, telemedicina e ogni altro servizio sanitario, tutte pagabili anche cash.

Lo scontrino

La circolare precisa che lo scontrino per il servizio di esecuzione del tampone deve indicare la descrizione, ad esempio «esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid19»; ma, aggiungiamo noi, anche abbreviata o con sigle purché intelligibili. In alternativa, come per il codice Aic dei medicinali, si usano i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 1218) approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Per la vendita di kit rapidi di autodiagnosi, poiché si tratta di dispositivo medico non di uso comune, se lo scontrino non riporta il codice “AD” o la normativa Ue di riferimento, va conservata la prova (scheda tecnica o confezione) della marcatura Ce e della conformità alla normativa europea. L’Agenzia ricorda che per tutti i dispositivi medici lo scontrino può indicare anche i nuovi riferimenti normativi dei regolamenti Ue/2017/745 e Ue/2017/746.

Acquisti online

Negli acquisti fatti online il documento di spesa potrebbe mancare delle specifiche richieste, e la confezione non riportarle analiticamente, quindi meglio conservare sempre la scheda tecnica.

F.Capri/M.Tarabusi - 9 luglio 2022 – tratto da sole24ore.com

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