La proroga della Cig Covid del decreto Sostegni non è per tutti. Restano fuori, infatti, le aziende in Cigs, anche da prima del Covid, che non rientrano nella cassa integrazione ordinaria, ma in quella in deroga (esempio: terziario, giornalisti, etc.). Tali aziende, infatti, per poter richiedere la Cigd Covid del decreto Sostegni (28 settimane dal 1° aprile) dovranno terminare la Cigs. A precisarlo è l'Inps nella circolare n. 72/2021, confermando inoltre la fruibilità dal 29 marzo. Chi ha già fatto domanda e vuole recuperare i giorni di marzo (29, 30, 31), deve fare una nuova istanza entro il 31 maggio, indicando nelle «note» il protocollo della precedente domanda.

Nessun «vuoto». L'Inps illustra la proroga della cassa integrazione introdotta dall'art. 8 del decreto Sostegni a favore di tutti i datori di lavoro che interrotto o ridotto l'attività per Covid, a prescindere da un precedente utilizzo di ammortizzatori. Tutti i nuovi trattamenti (Cigo, Aso e Cigd) decorrono dal 1° aprile e ciò non consente la piena continuità con i precedenti periodi di Cig Covid della legge n. 178/2020; infatti, per chi ha iniziato il periodo di sospensione/riduzione dal 1° gennaio, le 12 settimane della legge Bilancio, sono finite il 25 marzo. In relazione a ciò, con parere del ministero del lavoro in attesa di modifica normativa, l'Inps stabilisce che il nuovo periodo può essere richiesto dall'inizio della settimana in cui cade il 1° aprile, cioè da lunedì 29 marzo. Beneficiari sono i dipendenti al 23 marzo. Non c'è contributo addizionale da pagare.

Cassa integrazione ordinaria. È previsto un nuovo periodo di 13 settimane, dal 1° aprile al 30 giugno, che si aggiungono alle 12 settimane della legge n. 178/2020. Dunque i datori di lavoro hanno 25 settimane di Cigo dal 1° gennaio al 30 giugno (l'articolazione è in tabella). Chi ha completato le 12 settimane della legge Bilancio, può accedere al nuovo periodo dal 29 marzo.

Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. È previsto un nuovo periodo di 28 settimane, dal 1° aprile al 31 dicembre, che si aggiungono alle 12 settimane della legge n. 178/2020 dal 1° gennaio al 30 giugno. Non c'è più imputazione alle nuove settimane dei precedenti periodi; pertanto, i datori di lavoro hanno in 40 settimane di Aso o Cigd dal 1° gennaio al 31 dicembre (articolazione in tabella). I datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane della legge Bilancio, possono chiedere il nuovo periodo di 13 settimane dal 29 marzo.

Aziende in Cigs. Alcune precisazioni riguardano le aziende già beneficiarie di Cigs (anche da prima del Covid). Due i casi. Primo: aziende in Cigs (al 29 marzo) che hanno diritto alla Cigo Covid. Se costrette a sospendere il programma Cigs a causa del Covid, le imprese possono accedere alla Cigo Covid previa autorizzazione ministeriale (come è stato nel passato,). Secondo caso: aziende in Cigs che non hanno diritto alla Cigo Covid (ma alla Cigd Covid). In tal caso l'Inps sembra introdurre un nuovo principio: il «divieto di duplicazione degli ammortizzatori». Precisa, infatti, che su parere del ministero del lavoro, non autorizzerà più «periodi anche parzialmente coincidenti tra Cigs e Cigd». Il che sembra volere dire che, prima di richiedere la Cigd Covid, l'azienda deve portare a termine il periodo di Cigs.

Daniele Cirioli - 01 maggio 2021 – tratto da Italia Oggi

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