Via libera alle domande di sgravio contributivo triennale per le assunzioni e i trasferimenti di lavoratori provenienti da aziende in crisi. Le domande vanno presentate all'Inps che autorizza lo sgravio dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l'importo massimo mensile di 500 euro da fruire tramite conguaglio nelle denunce contributive. Lo spiega l'Inps stesso nella circolare 99/2022.

Un incentivo anti-crisi. L'incentivo anti-crisi è previsto dalla legge 234/2021 (legge bilancio 2022), quale estensione del c.d. «esonero contributivo triennale per l'occupazione giovanile» (lavoratori fino a 36 anni d'età) dalla 178/2021 (legge bilancio 2021). Si rivolge ai lavoratori provenienti da aziende in crisi solo per l'anno corrente, cioè agli eventi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Datori di lavoro beneficiari. Sono destinatari dell'incentivo anti-crisi tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o meno (quindi anche professionisti). Non possono fruirne, invece, le pubbliche amministrazioni.

Lavoratori interessati. L'incentivo anti-crisi spetta sulle assunzioni e sulle trasformazioni a tempo indeterminato, e sui trasferimenti di lavoratori che, a prescindere dall'età, provengano da aziende in crisi con il coinvolgimento della struttura per la crisi d'impresa (art. 1, comma 852, legge 296/2006). Gli eventi (assunzioni, trasformazioni, trasferimenti) devono risultare effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L'Inps precisa che, considerata la ratio dell'incentivo, che consiste nell'incentivare lo stabile riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi, non rientra, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto intermittente, o a chiamata, né qualunque rapporto di personale con qualifica dirigenziale, né le prestazioni occasionali e i rapporti di apprendistato di qualunque tipo. Invece l'incentivo si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo nella coop di lavoro, nonché alle assunzioni a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione poi avvenga a termine.

Lo sgravio è triennale. L'incentivo anti-crisi consiste nell'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo pari a 6.000 euro. La soglia massima riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata a 16,12 euro (500/31) a ogni giorno di fruizione di sgravio. Nei rapporti a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione va proporzionalmente ridotto.

Salva la pensione dei lavoratori. Lo sgravio non produce conseguenze negative per i lavoratori: resta ferma, infatti, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Che vuol dire che è garantito il pieno accredito dei contributi ai fini della pensione e delle altre prestazioni assistenziali.

Domanda e fruizione. La domanda di accesso/autorizzazione all'incentivo anti-crisi si presenta online all'Inps, utilizzando all'interno dell'applicazione «Portale delle Agevolazioni» il modulo «ES119». La fruizione avviene con conguaglio contributivo a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione dell'autorizzazione all'incentivo.

Daniele Cirioli - 10 settembre 2022 – tratto da Italia Oggi

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