Via all’erogazione dei 90 milioni di euro previsti dalla legge 104/2020 per chi installa infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. È arrivato col decreto del ministero della Transizione ecologica (Mite) del 25 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre. Beneficiari: le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e i soggetti Ires. Devono avere i requisiti richiesti sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di erogazione del contributo.

Il bonus è in conto capitale. Il suo massimo è pari al 40% delle spese ammesse (articolo 6 del Dm). Ogni soggetto può presentare una sola domanda.

Requisiti delle imprese

Le imprese devono:

- avere sede in Italia;

-risultare attive e iscritte al Registro imprese, con iscrizione Inps e Inail e posizione contributiva regolare, come da Durc;

-essere in regola con gli adempimenti fiscali;

-non devono aver richiesto ulteriore contributo pubblico per le spese oggetto del Dm.

Non possono presentare istanze le imprese in difficoltà o sottoposte a procedure concorsuali o equivalenti e quelle sottoposte a sanzioni interdittive o non in regola con la restituzione di somme dovute per revoca di agevolazioni (comprese quelle che hanno già superato i massimali del regolamento de minimis).

Requisiti dei professionisti

I professionisti devono:

-essere in regola con adempimenti fiscali, versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed eventuali restituzioni di somme dovute per revoca di agevolazioni;

-avere volume d’affari non inferiore al valore dell’infrastruttura di ricarica per cui viene richiesto il contributo (condizione che deve risultare nell’ultima dichiarazione Iva trasmessa all’agenzia delle Entrate, nel rigo VE50).

I professionisti in regime forfetario possono fare richiesta del contributo per un valore dell’infrastruttura non superiore a 20.000 euro.

Il contributo non verrà concesso ai professionisti che abbiano già fatto richiesta (o abbiano ricevuto) ulteriori pubblici per le spese relative a infrastrutture di ricarica e a quelli non in regola con rimborsi di aiuti richiesti e verificati illegali o incompatibili dalla Commissione Ue.

Spese ammissibili

Le spese che danno diritto al contributo vanno sostenute dopo l’entrata in vigore del Dm. Si considerano gli importi al netto di Iva.

Queste le spese ammesse.

① Acquisto e messa in opera di infrastruttura di ricarica, compresi installazione delle colonnine, impianti elettrici, opere edili correlate e strettamente necessarie, impianti e dispositivi di monitoraggio, di cui i massimi ammissibili sono:

per le infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22 kW inclusi:

- wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;

- colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina;

per le infrastrutture di ricarica in corrente continua:

- fino a 50 kW, 1.000 euro/kW;

- oltre 50 kW, 50.000 euro per singola colonnina;

- oltre 100 kW, 75.000 euro per singola colonnina.

② i costi per la connessione alla rete elettrica e di connessione per un massimale del 10%;

③i costi progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite del 10%.

Le infrastrutture di ricarica devono tassativamente:

a) essere nuove di fabbrica;

b) avere una potenza nominale almeno di 7,4 kW, che garantisca almeno 32 Ampere per ogni singola fase;

c) rispettare i requisiti minimi di cui all’aricolo 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;

d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;

e) essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del Dm 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Viene specificato che sono ammesse unicamente le spese soggette a fatturazione elettronica.

Le spese non ammissibili

Non possono essere ammesse al contributo le spese relative a:

- imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;

- consulenze di qualsiasi genere;

- terreni e immobili;

- acquisto di servizi diversi da quelli elencati all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Dm e cioè connessione alla rete elettrica, progettazione, direzione lavori eccetera (che sono ammessi nella misura del 10% sul totale ammissibile); i servizi diversi sono esclusi anche se funzionali all’installazione;

- costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

La procedura

Le domande dovranno pervenire secondo le modalità stabilite dal decreto. Devono essere allegate le descrizioni degli investimenti in abbinamento alla segnalazione dei risultati attesi e alla dichiarazione Iva.

Il ministero – espletati i termini di presentazione delle domande da parte del soggetto beneficiario – entro 120 giorni procede all’erogazione dei contributi con provvedimenti distinti e in riferimento all’ordine cronologico di ricevimento delle domande e previa verifica e accertamento della congruità della documentazione acquisita.

Medesimo termine è previsto per comunicare i motivi ostativi nel caso di insussistenza dei requisiti.

La revoca

I contributi possono essere revocati dal ministero con un provvedimento motivato secondo le modalità dell’articolo 11 del Dm. Il beneficiario dovrà restituire il contributo entro 60 giorni dalla comunicazione.

Serena Impernato - 8 novembre 2021 - tratto da sole24ore.com

 

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