La nuova direttiva Ue impone la copertura anche quando il mezzo è fermo. Ma la norma consente deroghe che possono salvare le sospensioni di polizza

Il 2 dicembre è stata pubblicata la direttiva Ue 2021/2118, che modifica la 2009/103/CE sulla Rc auto. Mira da un lato ad ampliare lo spettro di tutela dei terzi danneggiati e dall’altro a rendere il quadro normativo più attuale, tenendo conto di evoluzione dei rischi e impatto delle nuove tecnologie.

Le novità dovranno essere recepite e comunque applicate dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023.


Aree private e sospensione

«Nell’interesse della certezza del diritto», la direttiva recepisce i chiarimenti forniti negli ultimi anni dalla Corte Ue sul perimetro dell’obbligo assicurativo, che va assolto ogni qualvolta un veicolo è utilizzato in conformità alla sua abituale funzione di mezzo di trasporto. È dunque l’uso del veicolo a imporre l’obbligo, indipendentemente dal terreno su cui avviene o dal fatto che sia fermo o in movimento. Ciò ha severi riverberi sulla disciplina italiana: c’è l’estensione dell’obbligo ai veicoli tenuti fermi in aree private (anticipato dalla Cassazione con la sentenza 21983/2021).

Da un lato è introdotta la definizione di «uso del veicolo» (qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione abituale in quanto mezzo di trasporto e specifica). Dall’altro, la garanzia assicurativa non copre i casi in cui, al momento dell’incidente, la funzione abituale è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto», come quando, ad esempio, è usato «in quanto fonte di energia industriale o agricola» (a differenza di quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 8620/2015 su un sinistro occorso in un’operazione di carico col braccio di una gru montata su un camion).

Contrariamente a quanto sostenuto da più parti, l’estensione dell’obbligo alle aree private non implica il venir meno della possibilità di sospendere la copertura (facoltà contrattuale oggi espressamente prevista dal regolamento attuativo del contratto base della Rc auto): la direttiva ha previsto alcune deroghe all’obbligo assicurativo, prima su tutte quella sui veicoli temporaneamente ritirati dalla circolazione, perché ad esempio «non utilizzati per lunghi periodi per un uso stagionale» (considerando 14). A condizione che l’ordinamento nazionale fissi adeguate forme di pubblicità dell’inutilizzo e predisponga un fondo di garanzia per i risarcimenti.

Potrebbe dirsi che ciò in Italia già accada: un veicolo che circoli in regime di sospensione sarebbe equiparabile a uno non assicurato e quindi coperto dal Fondo vittime della strada.

Coperture «sostitutive»

Più in generale, la direttiva prevede – a protezione delle vittime di sinistri - che ad ogni possibile deroga all’obbligo assicurativo (ad esempio in caso di gare o manifestazioni sportive, veicoli in movimento per ragioni di fabbricazione o di trasporto a luoghi di vendita o utilizzo esclusivo in zone ad accesso ristretto da norme nazionali o utilizzo su strade pubbliche non autorizzato dal diritto nazionale) ci siano forme di indennizzo equivalenti.

Incidenti all’estero e massimali

Rinforzata la disciplina degli organismi di indennizzo, ad esempio per sinistri trasnfrontalieri o compagnie insolventi in procedure concorsuali.

Aumento e armonizzazione dei massimali minimi nel caso di danni alle persone (6.450.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone lese, o 1.300.000 euro per persona lesa) e alle cose (1.300.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone lese).

Micromobilità elettrica

La direttiva prende posizione sui veicoli leggeri, intesi come bici elettriche, monopattini elettrici e altri mezzi simili: l’obbligo assicurativo qui pare eccessivo rispetto allo scopo, essendo meno probabili lesioni o danni significativi a persone o cose. Imporre l’obbligo comprometterebbe la diffusione di tali mezzi, fermo restando che ogni Stato resta libero di farlo. Va tenuto presente che finora i frequenti danni fisici collegati alla micromobilità sono subiti, piuttosto che causati, dai loro conducenti di tali mezzi.

Guida autonoma e comparatori

La Ue è ben consapevole che l’evoluzione tecnologica potrà a breve sconvolgere la natura del rischio assicurato, specie per i veicoli autonomi e semi-autonomi. Per essi si porrà un presumibile problema di concorso di responsabilità in caso di sinistro, con potenziale coinvolgimento del produttore delle tecnologie applicate al veicolo. Perciò la Commissione Ue si è espressamente riservata di presentare una relazione di aggiornamento sull’adeguatezza (tempo per tempo e comunque non oltre il 2030) della direttiva, all’evolversi dei rischi.

La direttiva considera poi la crescente importanza, nella prassi, degli strumenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione veicoli, prevedendo che gli Stati membri possano scegliere di certificarli, se soddisfano certe condizioni di imparzialità e indipendenza, chiarezza, esaustività e precisione delle informazioni rilasciate.

Novità anche, tra l’altro, sui controlli antievasione Rc auto da parte degli Stati membri e sugli attestati di rischio se si cambia compagnia.

Maurizio Hazan - 17 dicembre 2021 – tratto da sole24ore.com

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