Una delle novità più rilevanti tra quelle passate alla Camera la settimana scorsa (e ora al vaglio del Senato) nel Codice della strada è la sospensione breve della patente, prevista nell’articolo 218-ter per creare una risposta sanzionatoria progressiva ad alcune violazioni di una certa gravità. Riguarda chi ha meno di 20 punti patente, quindi ha commesso almeno una violazione da decurtazione e ancora non ha recuperato i punti persi. Attenzione: la sospensione breve si potrà applicare solo a chi viene identificato al momento della violazione. Quindi la evitano i tanti trasgressori che non vengono fermati subito. Altra condizione è che l’infrazione sia fra le 23 elencate sotto.

La durata della sospensione

La durata della sospensione breve varia in base ai punti patente dell’interessato: sette giorni se ne ha da 10 a 19, 15 giorni se ne ha meno di 10. Se all’infrazione consegue un sinistro (anche senza coinvolgere altri utenti o veicoli), il periodo raddoppia.

La procedura

La procedura è analoga a quella della sospensione “ordinaria”. L’agente accertatore ritirerà direttamente la patente, rilasciando nel verbale un permesso provvisorio di guida, per far raggiungere casa o un luogo di ricovero per il veicolo. Poi ci sarà l’annotazione nell’Anagrafe nazionale abilitati alla guida, da parte dell’ufficio procedente, che terrà in consegna la patente per tutto il periodo di sospensione. Cambia molto se l’infrazione è il mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (articolo 172, commi 10 e 11): l’agente, entro cinque giorni dal termine della sospensione breve, dovrà trasmettere la patente ritirata alla Prefettura competente, che deciderà sulla sospensione “ordinaria” da aggiungere, senza soluzione di continuità, a quella breve già scontata. Ciò deroga al principio generale del comma 9 dell’articolo 218-ter, secondo cui la sospensione breve non c’è per violazioni già punite con sospensione ordinaria in caso di recidiva infrabiennale quando si arriva alla seconda violazione nel biennio.

Si può chiedere uno specifico permesso di guida fino a tre ore al giorno, rilasciabile solo se non c’è un incidente, per ragioni di lavoro (se è impossibile o molto gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici) o di assistenza a disabili (articolo 33, legge 104/92).

Le sanzioni per chi circola lo stesso

In caso di circolazione abusiva durante la sospensione breve, sanzioni pesanti: da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo, che si trasforma in confisca se la violazione è ripetuta. Attenzione: c’è circolazione abusiva anche quando si guida con il permesso ma fuori dei limiti che esso impone.

La banca dati

Non va taciuto che per far funzionare il meccanismo occorreranno condizioni che, per ora, non paiono esserci del tutto. Gli agenti che fermano un trasgressore dovranno poter in qualche modo consultare la banca dati dei punti sulle patenti, che dovrà essere aggiornata in tempo reale, cosa che ad oggi non risulta. E, se quel guidatore avrà finito un corso di recupero punti non ancora inserito in banca dati, potrebbe essere necessario approfondire prima di ritirare e sospendere la patente. Ancor più problemi con violazioni da sospensione ordinaria per i recidivi: si dovrà controllare se è la prima o la seconda violazione (l’articolo 218-ter prevede, in genere, che i due istituti non debbano sovrapporsi). Quindi, per i recidivi scatterebbe la sospensione ordinaria, non quella breve. Questo è solo un piccolo esempio, ma qualche problema applicativo già si profila.

Silvio Scotti - 3 aprile 2024 – tratto da sole24ore.com

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