L'anticipazione dall'Inps della cassa integrazione ai lavoratori non arriverà prima della metà di luglio. La procedura, infatti, è operativa da ieri sul sito Inps, i datori di lavoro possono farne domande entro il 3 luglio e l'Inps ha 15 giorni per i pagamenti. A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 2489/2020. Per il saldo, inoltre, i datori di lavoro dovranno fornire all'Inps il modello SR41: in caso di omissione pagheranno di tasca propria trattamenti e oneri accessori. Ieri, inoltre, è arrivato il bilancio su ore di cig autorizzate: oltre 1,7 miliardi tra aprile (855 mln) e maggio (871 mln).

Record assoluto. Le cifre riguardano cassa ordinaria (Cigo), cassa in deroga (Cigd) e fondi di solidarietà (Asso). Il settore con maggior ricorso è il commercio con 184 mln di ore (92,4 delle quali per Cigd), seguito da attività immobiliari, noleggio e servizi imprese (146 mln) e da alberghi e ristoranti (più di 134 mln). Per quanto riguarda i territori è la Lombardia la regione ad avere avuto a maggio il maggior numero di ore autorizzate, seguita dal Piemonte e dal Veneto.

L'anticipo di cig. Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha previsto la possibilità, nel caso di richiesta di pagamento diretto della cassa integrazione, dell'anticipazione di erogazione del trattamento in misura del 40% delle ore del periodo. La novità, valida per tutte le tipologie (Cigo, Asso, Cigd), è operativa dal 18 giugno (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto Rilancio).

Domande entro il 3 luglio. In fase di prima applicazione, spiega l'Inps, se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, la domanda va presentata entro 15 giorni, quindi entro il 3 luglio, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali previsti per lo specifico tipo di cassa integrazione. Per chiedere l'anticipazione del 40% occorre selezionare un'apposita opzione che comporta l'obbligo di compilare una serie di dati e cioè codice fiscale e Iban dei lavoratori interessati e ore cassa integrazione o di assegno ordinario per ciascun lavoratore. Per garantire l'erogazione rapida dei pagamenti ai lavoratori, l'Inps disporrà i pagamenti in anticipo anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale per un periodo transitorio. A regime, invece, l'anticipo sarà possibile solo per le domande di Cigo, Cigd o assegno ordinario già autorizzate.

Il saldo. Relativamente al versamento del saldo della cassa integrazione, il decreto legge n. 52/2020 ha disposto che il datore di lavoro deve inviare il modello «SR41», secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla concessione, se successiva (termine fissato al 17 luglio, in prima applicazione). Decorso tale termine, precisa l'Inps, prestazioni e oneri resteranno a carico del datore di lavoro e l'Inps recupererà le somme eventualmente erogate a titolo di anticipo.

Aziende plurilocalizzate, domande moltiplicate. Con messaggio n. 2503/2020 l'Inps ha precisato che, per la presentazione delle domande di Cigd per aziende plurilocalizzate (unità produttive site in 5 o più Regioni o Province), l'azienda deve provvedervi con il sistema del ticket all'Inps in relazione alle singole unità produttive censite dall'Inps (l'Inps giustifica la complicazione a motivo dell'attività di monitoraggio).

Daniele Cirioli – 19 giugno 2020 – tratto da Italia Oggi

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