Per i benefit esentasse fino a 600 euro servono le bollette pagate. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a acquisire e conservare o la documentazione di spesa oppure un'autocertificazione del lavoratore utile a identificare utenze e spese. Altra autocertificazione (o la stessa) è necessaria, inoltre, per avere attestato dal lavoratore che, su quelle spese, non ha ricevuto altro rimborso. Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella circolare 35/2022 di ieri, che illustra l'innalzamento a 600 euro, per il 2022, del limite di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit. La novità è stata prevista dal dl Aiuti-bis, per sostenere i lavoratori nel pagamento di utenze domestiche (acqua, gas, elettricità).

Limite più alto. La novità, spiega l'Ade, non modifica il regime di tassazione agevolata, ma ne innalza il limite a 600 euro (da 258,23) e prevede nuovi tipi di benefit che possono essere concessi ai lavoratori. Pertanto, qualora in sede di conguaglio dovesse risultare che il valore dei benefit è superiore a 600 euro, come per il passato il datore di lavoro sarà tenuto a tassare l'intero importo erogato (i 600 euro, cioè, non operano come «franchigia»). Inoltre, poiché la novità ha efficacia solo per il corrente anno, da intendersi quale periodo d'imposta, ai fini del raggiungimento del limite deve tenersi conto di quanto corrisposto entro il 12 gennaio 2013. Eventuali benefit erogati attraverso voucher assumono rilevanza reddituale nel momento in cui entrano in disponibilità dei lavoratori, a prescindere dal fatto che vengano fruiti in un momento successivo. Esenzione e tetto più alto si applicano anche nel caso di erogazione ad personam dei benefit.

Quali spese. Le nuove tipologie di benefit sono somme erogate o rimborsate «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale». L'Ade precisa che devono riguardare immobili adibiti ad abitazione, di proprietà o detenuti in base a titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a patto che ne sostengono effettivamente le spese. Inoltre, vi rientrano anche le spese intestate al condominio e ripartite (ovviamente per la sola quota rimasta a carico del lavoratore, a titolo di condomino).

La documentazione. Poiché l'agevolazione è collegata a una determinata tipologia di spesa, l'Ade ritiene necessario che, per eventuali controlli, il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione di spesa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dpr 445/2000) del lavoratore, dalla quale risultino le stesse informazioni (intestatario fattura, tipologia utenza, importo, ecc.). Una seconda dichiarazione sostitutiva del lavoratore, o eventualmente la stessa, è necessaria per attestare che le «spese» non sono già state oggetto di rimborso, sia totale che parziale.

Bonus carburante. L'Ade precisa, infine, che il tetto più alto (600 euro) di esenzione dei benefit è un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al bonus carburante. Pertanto, è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l'insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti. Anche per i 200 euro vale la regola che l'eventuale superamento del limite comporta la tassazione dell'intero buono.

Daniele Cirioli - 5 novembre 2022 – tratto da Italia Oggi

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