Ritrovarsi fuori dal circuito del lavoro e ritrovarsi in un’età tale che si è ancora giovani per la pensione e “vecchi” per trovare lavoro. Una situazione abbastanza ricorrente e la via dei versamenti volontari rappresenta, in questi contesti, l’unica via percorribile per anticipare il traguardo pensionistico, sul fronte dell’età e dei pagamenti. Vediamo di seguito quali sono i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari, in base alle diverse categorie di lavoratori.

Le regole per gli autonomi

In merito ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa a patto che siano stati versati: per gli artigiani ed i commercianti - come nel caso in esame - cinque anni di contribuzione effettiva riferita a qualsiasi periodo oppure, in via alternativa, tre anni di contributi versati nei cinque precedenti la domanda di autorizzazione; per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, cinque anni di contributi in tutta la vita assicurativa, o 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi giornalieri per le donne ed i giovani nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione; per i lavoratori parasubordinati, un anno di contribuzione versato nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione.

Va ricordato, che dal 1° gennaio 2001 è possibile ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nella Gestione anche sulla base del requisito alternativo di cinque anni di effettiva contribuzione, introdotto dall’articolo 69, comma 10, della legge 388/2000. Il requisito contributivo necessario per l’autorizzazione, deve essere perfezionato sulla base delle sole contribuzioni versate nella gestione separata.

Le regole per i dipendenti

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, l’autorizzazione può essere concessa quando siano stati versati: cinque anni di contributi effettivi, riguardanti qualsiasi epoca lavorativa; oppure, in maniera alternativa al requisito precedente, tre anni di contributi nei cinque precedenti la domanda di autorizzazione ed in particolare:

- domestici, 156 contributi settimanali;
- un anno di contributi, nei cinque anni precedenti la domanda, per i soggetti che svolgono, dall’anno 1997 in poi, un lavoro a tempo parziale, tenendo presente che l’autorizzazione, a differenza degli altri casi, può essere rilasciata con il rapporto in corso e non dopo la cessazione;
- un anno di contributi, nei cinque anni precedenti la domanda, per i soggetti che svolgono lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi dopo il 31 dicembre 1996 e non coperti da contributi obbligatori o figurativi;
- in questi casi, l’autorizzazione è rilasciata con decorrenza posteriore al termine o alla sospensione del lavoro. Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.

Per i lavoratori dipendenti l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda; per gli autonomi l’autorizzazione è concessa dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Se la domanda è stata presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

Aldo Forte - 10 aprile 2022 – tratto da sole24ore.com

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